Skipper professionista 2025, storia senza fine: nuovo (ennesimo) decreto modifica le modalità d’esame
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Introduzione della prova di carteggio, obbligo di effettuare almeno 5 ore di navigazione con una scuola nautica, via libera alle scuole per tenere corsi di teoria di preparazione all’esame e poi: possibilità di ripetere alcuni esami andati male, di posticipare la presentazione del certificato First Aid, adozione di criteri di esenzione dalla prova teorica più favorevoli per chi ha requisiti lavorativi, etc.
Skipper professionista, cosa cambia (ancora)
Non c’è pace per il titolo di skipper professionista, per il quale cambiano modalità e requisiti per sostenere l’esame. A disporlo è il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (qui potete scaricare la circolare ufficiale) che va a modificare quello del 20 maggio 2024 che aveva disciplinato programmi e modalità delle prove per diventare “Ufficiale del diporto di 2° classe”. Solo l’ultima di una girandola di circolari, decreti, precisazioni e correzioni che stanno ritardando sempre più questa nuova abilitazione.
Molte le modifiche apportate dal nuovo provvedimento, che in diversi casi semplificano le procedure, limano alcune incongruenze, aprono nuovi spazi per le scuole nautiche, tengono conto di alcune difficoltà relative all’ottenimento dei certificati di addestramento, aprono ad alcuni requisiti ottenuti all’estero e sollecitano le Capitanerie di Porto a valutare la richiesta di mercato nell’emanare i bandi d’esame.
Obbligo di 5 ore nelle scuole nautiche
Ma d’altro verso rendono anche l’esame più complesso introducendo una prova di carteggio nautico e soprattutto obbligano i candidati a frequentare un corso di navigazione di 5 ore in una scuola nautica, con rilascio di relativo attestato da presentare in Capitaneria. Un altro obolo da versare a queste scuole dopo che era stato già reso obbligatorio per sostenere l’esame per la patente nautica e anche per il recente patentino di categoria D. Luci e ombre, quindi, per questo restyling apportato dal nuovo decreto che peraltro va a impattare su alcune sessione di esame già convocate (che ne sarà?) e in ogni caso si spera davvero possa essere l’ultima barriera burocratica per un titolo atteso da oltre vent’anni che stenta tuttora a vedere la luce.
Titolo skipper professionista, tutte le variazioni
A seguire le principali variazioni per l’esame di “Ufficiale del diporto di 2° classe” previste nel nuovo decreto:
- introduzione di una prova di carteggio oltre a quelle di teoria (colloquio) e pratica già previste. La prova è costituita da quattro quesiti scelti da una database specifico e si supera fornendo almeno tre risposte esatte in un’ora di tempo. Bisogna presentarsi all’esame muniti di carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall’Istituto Idrografico della Marina. Dalla prova è esonerato chi ha la patente nautica A con abilitazione senza limiti;
- la prova pratica deve essere svolta in acque marittime su una unità da diporto di minimo di 15 metri di lunghezza a motore, a vela con motore di almeno 30 kW o su un’unità da traffico con le stesse caratteristiche. Non sono ammessi multiscafi o unità da pesca. L’abilitazione alla “specializzazione vela” può essere effettuata contestualmente alla prova pratica dell’esame;
- obbligo di effettuare un corso di almeno 5 ore (certificate) di navigazione con una scuola nautica. Il corso è definito di “familiarizzazione” con le capacità richieste per la prova pratica;
- possibilità per le scuole nautiche di effettuare i corsi di teoria dietro presentazione di richiesta specifica agli organi competenti;
- se il candidato supera almeno una delle 3 prove d’esame previste può ripetere quelle non superate una sola volta entro 12 mesi e presso l’Ufficio marittimo desiderato;
- confermata la cadenza “almeno semestrale” delle prove d’esame indette dalle capitanerie di porto (compreso l’ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano), i bandi vanno pubblicati online. Il calendario degli esami deve tenere conto anche “dell’esigenza occupazionale degli aspiranti di conseguire il titolo professionale in tempo utile per la stagione balneare”;
- certificati di addestramento: possibilità di essere ammessi agli esami “con riserva” anche senza presentare il certificato di addestramento sanitario “First Aid”, che va comunque consegnato prima del rilascio del titolo. I laureati in medicina, infermieristica (triennale) o scienze infermieristiche (magistrale) acquisiscono il First Aid senza effettuare corso ed esami. Inoltre, si prevede che un certificato di addestramento superiore “assorba” quello inferiore, il certificato di operatore radio Short Range (SRC) non necessita di endorsement (convalida) e sono considerati validi i certificati LRC, GOC e ROC conseguiti all’estero se provvisti di endorsement;
- esenzione della prova teorica: diventano più favorevoli i criteri per l’esonero dalla prova teorica per chi ha la patente nautica A “senza limite di distanza dalla costa” da almeno 10 anni:
–viene infatti abolito il limite dei 36 mesi (che in precedenza decorreva dalla data di pubblicazione del decreto) per usufruire dell’esenzione, che ora può quindi essere sempre applicata;
– viene cancellato il requisito di avere almeno 50 anni d’età;
– si riduce da 10 anni a 36 mesi la necessità di aver aver stipulato (prima dell’entrata in vigore del decreto) con imprese di noleggio di unità da diporto o con unità da diporto ad uso privato uno o più contratti di lavoro con oggetto il comando dell’unità da diporto;
- titolo senza esame: si allarga la platea delle persone che possono ottenere il titolo professionale senza sostenere l’esame, che ora comprende anche il personale della gente di mare in possesso dei certificati STCW (la convenzione internazionale sugli standard di addestramento), anche se rilasciati da un Paese estero con endorsement della competente autorità consolare della Repubblica italiana e in corso di validità, se residenti o domiciliati in Italia. Infine, i titolari di patente nautica B per nave da diporto possono fare subito richiesta del titolo (prima bisognava avere l’abilitazione da almeno 3 anni).
Fabrizio Coccia
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