Dotazioni di sicurezza e zattera 2025. Facciamo chiarezza
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Per le nuove dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio delle unità da diporto (qui la nostra proposta di uniformare la revisione delle zattere ai criteri francesi allungando le scadenze delle revisioni) arrivano chiarimenti da parte del ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
La “Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne” del dicastero, con una circolare del 17 gennaio, ha risposto infatti ad alcuni quesiti posti da Confindustria Nautica che riguardavano dubbi sull’applicazione di alcune novità introdotte con l’aggiornamento del Regolamento del codice del diporto in vigore dallo scorso ottobre. Questi i punti chiave.
Dotazioni di sicurezza 2025: revisione e scadenza
Il nuovo Regolamento del codice del diporto a proposito del mantenimento delle dotazioni di sicurezza di bordo prescrive che devono essere “osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto”. A questo proposito la circolare ministeriale precisa che:
– per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza la cui produzione inizia dopo l’emanazione della circolare ministeriale (17 gennaio 2025), il fabbricante ha l’obbligo di fornire la documentazione a corredo contenente le raccomandazioni per il prodotto oppure di stampigliare le medesime raccomandazioni sul prodotto stesso;
– per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza la cui produzione è iniziata o terminata prima della circolare ministeriale (17 gennaio 2025), il fabbricante ha l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti le raccomandazioni, attraverso la loro pubblicazione in formato Pdf scaricabile sul sito internet aziendale o in formato cartaceo.
I tempi di revisione e di scadenza riportati nelle raccomandazioni del fabbricante, hanno decorrenza dalla data di produzione riportata sui prodotti. Il diportista ha l’obbligo di acquisirle e di tenerle a bordo, procedendo, eventualmente, alla sostituzione dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che, secondo le raccomandazioni del fabbricante, sono scadute o il cui rinnovo è consigliato per vetustà.
In caso di verifiche delle autorità di controllo, l’eventuale assenza delle raccomandazioni a bordo o la non conformità alle raccomandazioni del fabbricante non è sanzionabile fino al 21/10/2025.
Identificazione mezzi di salvataggio
Le nuove norme prevedono l’obbligo di identificare i giubbotti di salvataggio con la sigla e il numero di iscrizione dell’unità (o con il numero registrato nell’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto).
Il ministero a questo proposito precisa che l’identificazione deve avvenire a cura del proprietario (o dell’utilizzatore in locazione finanziaria o dell’armatore) sull’apposita etichetta del giubbotto di salvataggio, su un “sistema similare” o, in assenza, usando un pennarello indelebile direttamente sul giubbotto. Per i natanti (non registrati) l’identificazione dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza non è obbligatoria, ma si può effettuare per assicurarsi che siano riconducibili al natante.
Dotazioni di sicurezza 2025: Zattera costiera oltre le 12 miglia
Una delle novità più apprezzate del nuovo Regolamento al codice del diporto prevede che “le unità che navigano oltre 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell’area di ricerca e soccorso nazionale (zona Sar), se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le 12 miglia di distanza dalla costa”. Ovvero la “zatterina costiera” al posto della zattera tradizionale.
La circolare specifica che per strumenti elettronici di geo-localizzazione si intendono il Gps e l’Epirb che devono essere contemporaneamente presenti a bordo. L’Epirb può anche essere sostituito da un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al centro nazionale di coordinamento e soccorso delle Capitanerie di Porto (Imrcc).
Tender sostitutivo della zattera costiera
Il nuovo Regolamento consente ora di sostituire la zattera costiera con un tender (battello pneumatico) per le navigazioni entro le 12 miglia dalla costa. A riguardo il ministero precisa che:
– per le imbarcazioni e per i natanti da diporto il tender sostitutivo della zattera costiera deve avere lunghezza non inferiore a 2,5 metri e una portata almeno pari al numero delle persone presenti a bordo, compreso l’eventuale equipaggio. In caso di navi, i battellini devono essere almeno due, di portata complessiva pari almeno al numero massimo di persone che l’unità è abilitata a trasportare compreso l’eventuale equipaggio.
– Il tender (conforme alle norme CE) deve essere mantenuto gonfio, posto sul ponte in posizione di navigazione e non capovolto, in modo da poter essere varato con dispositivi ad azione (anche) manuale. Il tender deve essere poi mantenuto in buone condizioni di manutenzione, senza deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l’efficienza. In caso di verifica da parte degli organi di controllo deve mostrarsi “a vista” integro, privo di scollamenti e in buono stato di conservazione.
– Ogni tender deve essere provvisto delle dotazioni minime di emergenza previste per la zattera costiera, ovvero: soffietto di gonfiamento, coltello a lama fissa con impugnatura galleggiante collegato a una sagola e sistemato in unna tasca vicino al punto di attacco del tender, torcia elettrica stagna con idonee batterie conservate separatamente in una busta stagna, sassola, kit di riparazione con una serie di pezze di varie misure e mastice adatti alla riparazione del tender, pagaie (esterne al contenitore delle dotazioni), spugna, fischietto, contenitore di acqua (per persona).
– Il contenitore delle dotazioni minime di emergenza deve essere collegato a un’ancora galleggiante tramite una sagola galleggiante di 30 metri di lunghezza (carico di rottura non inferiore a 5 kN), deve essere ermetico, richiudibile e all’esterno recare stampigliata l’indicazione del fabbricante, il suo contenuto e le singole quantità dei materiali, evidenziando quelli soggetti a scadenza. Il contenitore deve essere inoltre munito di nastro adesivo retroriflettente con una superficie complessiva minima non inferiore a 1.000 cm2.
– I materiali deperibili (acqua e batterie elettriche) devono essere sostituiti alle date indicate nelle raccomandazioni del fabbricante a cura del proprietario (o dell’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria).
– In considerazione del fatto che le dotazioni minime di emergenza sono vendute separate rispetto alla zattera di salvataggio, il fabbricante deve predisporre anche la stampigliatura sul contenitore con lo spazio per l’indicazione della sigla e del numero di iscrizione nel registro cartaceo o del numero di individuazione registrato nell’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto dell’unità alla quale appartengono.
– La verifica della conformità del tender, nonché dell’integrità delle dotazioni di emergenza e delle eventuali sostituzioni necessarie sono responsabilità della persona che assume il comando dell’unità in navigazione o all’ormeggio.
Nella scelta tra zattera costiera e tender, la circolare ministeriale ricorda che tra i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme devono essere tenuti in considerazione eventuali effetti conseguenti a:
– variazione dell’area di lavoro delle unità da diporto. Cioè della fruizione in sicurezza della zona esterna della coperta per consentire alle persone di sostare o camminare durante il normale utilizzo dell’unità, in relazione alla prevenzione delle cadute in mare e alle operazioni di recupero, al campo visivo dalla posizione di comando, al corretto utilizzo della linea di sicurezza di coperta;
– modifica della stabilità o del galleggiamento dell’unità, che potrebbero essere negativamente influenzati dall’imbarco di un peso in una posizione non prevista dal costruttore in fase di progettazione e costruzione.
Gommoni e kit di emergenza
La circolare ministeriale spiega, infine, che le indicazioni riportate nelle voci precedenti (dotazioni minime di emergenza, scadenze e sostituzione dei materiali deperibili, etc.) si applicano anche ai gommoni in caso di navigazione entro 12 miglia di distanza dalla costa, se sono muniti del kit delle dotazioni di emergenza al posto della zattera costiera.
Fabrizio Coccia
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5 commenti su “Dotazioni di sicurezza e zattera 2025. Facciamo chiarezza”
E molti prenderanno bandiera estera
Purtroppo credo che aumenteranno le bandiere estere a discapito delle bandiere italiane.
Sempre peggio, sempre più complicato. Ma non bastava prolungare i termini di revisione, ad esempio delle zattere a quattro,/ cinque anni introducendo un kit di sopravvivenza esterno magari a scadenza più breve o con sostituzione dei prodotti scaduti a cura del proprietario armatore?
Di norma, i tender non portano le persone per il certificato, A, figuriamoci per quello C. Sulle barchette da “dentisti” poi, la vedo dura tenerlo armato rizzato in coperta. Anche se solo per navigazione costiera, a mio avviso affidarsi a un canottino di due metri e mezzo, 2,70 quando va bene, vuol dire sfidare la sorte. Meglio la zattera, con grab bag esterna e meglio SENZA limiti, la dovete comprare una volta sola. Nel malaugurato caso serva, maledirete di non avere una copertura e tutte le dotazioni di sicurezza. Poi è SEMPRE buona norma tenere il tender pronto, rizzato sulla plancetta di poppa se presente oppure a rimorchio, per allontanarsi con la ZATTERA da un relitto che affonda ed il RISUCCHIO, ma pure per una risposta pronta in caso di Man over board.
Nota: il riferimento ai “dentisti” per dire barchette de c. e marinai della domenica senza patente che danno tanto lavoro alla guardia costiera, è una citazione del film “mi faccio la barca”. E pure in quell’esempio, lo sprovveduto Jonny Dorelli aveva pensato bene di sistemare una ZATTERA in delfiniera…
“Facciamo chiarezza” è una battuta, vero?
Sono ansioso di vedere quali raccomandazioni saranno rilasciate dal fabbricante per dotazioni di sicurezza quali binocolo, campana, compasso e matita da carteggio.
Simpatico il fatto che per sostituire una zattera costiera serva un tender con… dentro una zattera costiera (la sostanza è quella).
Siamo al delirio della burocrazia!