Titolo professionale skipper, ma dove sei finito?
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Il titolo professionale di skipper non riesce a salpare. Dopo il decreto dirigenziale che lo scorso maggio aveva stabilito modalità e materie per svolgere l’esame di “Ufficiale di Navigazione da Diporto di 2° classe”, ovvero la nuova figura di skipper professionista, sembrava tutto pronto per partire.
Un’ottima notizia per tanti aspiranti comandanti del diporto (circa 3.000 secondo le stime di Confindustria Nautica) in attesa da anni di una qualifica svincolata dal settore mercantile, così come per decine di imprese di charter costrette a fare i conti con professionisti introvabili e a puntare sulla locazione (senza equipaggio) piuttosto che sul noleggio (con equipaggio).
Invece a mesi di distanza dalla pubblicazione del decreto nessuna Capitaneria, le strutture incaricate di effettuare gli esami secondo un calendario almeno semestrale, ha in programma queste prove. È tutto fermo. Come mai?
Titolo professionale skipper. Come mai è tutto fermo?
Invece a mesi di distanza dalla pubblicazione del decreto nessuna Capitaneria, le strutture incaricate di effettuare gli esami secondo un calendario almeno semestrale, ha in programma queste prove. È tutto fermo. Come mai?
A bloccare il provvedimento sarebbe un insieme di difficoltà interpretative, organizzative e anche economiche che di fatto paralizzano i comandi delle autorità marittime. A partire dai criteri di accesso ai corsi di addestramento necessari per accedere al titolo professionale. Vediamo perché.
Il problema dei corsi STCW
Una delle caratteristiche essenziali del nuovo skipper professionista è che si tratta di una inedita figura “semplificata” del settore marittimo. Per la prima volta a chi lavora a bordo non è infatti richiesto il libretto di navigazione o l’iscrizione nelle matricole della Gente di Mare e neppure un tirocinio in navigazione. Uno snellimento burocratico richiesto da anni dal settore.
Tra i requisiti previsti per il nuovo Ufficiale da Diporto di 2° classe c’è però l’obbligo di superare specifici corsi di addestramento: antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociale (Pssr), primo soccorso sanitario (First Aid). Questi corsi sono in realtà già previsti dalla convenzione internazionale “Stcw” (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) per il personale marittimo imbarcato e svolti da appositi istituti autorizzati, che nella gran parte dei casi richiedono a chi partecipa l’iscrizione alla Gente di Mare.
Però, come detto, il nuovo titolo professionale di skipper non prevede l’iscrizione alla Gente di Mare. E allora, i nuovi comandanti del diporto possono partecipare a questi corsi? Il problema è stato in parte risolto con una circolare che ha dato il via libera anche all’Ufficiale da Diporto di 2° classe all’accesso per il corso di sicurezza personale e responsabilità sociale (Pssr), per il corso di sopravvivenza e salvataggio e per quello antincendio di base. Nulla ancora si sa invece per quanto riguarda il corso di primo soccorso sanitario (First Aid), da svolgere presso le strutture sanitarie pubbliche, il cui accesso rimarrebbe ancora precluso ai non iscritti tra i marittimi. Un ultimo tassello che rischia di bloccare tutto.
Titolo professionale skipper, quale corso d’altura?
Un ulteriore dubbio interpretativo si era presentato poi per il “corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura” che il decreto dirigenziale di maggio pone come alternativa ai due corsi di sopravvivenza e salvataggio e di sicurezza personale e responsabilità sociale (Pssr). Si tratta di quello già effettuato in diversi centri di addestramento della Penisola previsto dalle Offshore Sailing Regulations di World Sailing (la federazione mondiale della vela), per partecipare alle regate d’altura più impegnative? No, anche in questo caso una recente circolare ministeriale ha chiarito che si tratta un nuovo corso per il quale è stato stilato un programma ad hoc che prevede una parte teorica e una pratica per una durata minima di 20 ore. Possono organizzarlo le federazioni sportive aderenti al Coni, le associazioni nazionali di categoria del diporto, istituti, enti o società in possesso di specifici requisiti (tra i quali una piscina adatta alle esercitazioni con zattera di salvataggio) e presentando apposita istanza al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Burocrazia & soldi
Dunque, anche se sullo skipper professionista le nebbie si stanno lentamente diradando, gli esami stentano comunque a partire. A incidere potrebbero essere alcuni problemi organizzativi dichiarati da alcuni uffici marittimi: mancherebbe ancora sia la necessaria modulistica sia le indicazioni su come coordinare i calendari d’esame. Infine, ma non per ultimo, alcune Capitanerie denuncerebbero un problema di carenza di fondi.
Organizzare gli esami costa (i partecipanti alle commissioni ricevono un gettone di presenza) e per questo nuovo titolo non sarebbero stati stanziati specifici fondi. Un ostacolo, quest’ultimo, che potrebbe essere in parte ovviato accorpando questo esame con altri destinati ai marittimi. Supposizioni. La realtà è che tutti attendono chiarimenti su come procedere. Pare tuttavia molto difficile che l’esame per il nuovo skipper professionista del diporto possa prendere il largo in tempi brevi.
Fabrizio Coccia (aggiornato al 03/11/2024)
Focus / 1 – L’iter infinito del titolo professionale skipper
Il settore del diporto aspetta da sempre una qualifica professionale per lo skipper che consenta di svolgere l’attività di noleggio in regola e senza essere ingabbiati nelle complesse norme del settore mercantile. Ma qualcosa è sempre andato storto.
A cominciare dalla prima figura di “skipper di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio”, istituita nel 1996, che prevedeva appunto l’iscrizione tra la Gente di mare, gli elenchi del personale marittimo. È andata ancora peggio successivamente, quando nel 2005 un regolamento ministeriale introdusse addirittura 6 titoli per il diporto (3 di macchina e 3 di coperta) tutti con obbligo di iscrizione nella Gente di Mare e in più il fardello di 36 mesi di navigazione “a libretto” e il superamento di un maxi esame ripreso da quelli per condurre le navi mercantili.
Risultato: zero skipper, o quasi. Motivo per cui nel 2017 approfittando della revisione del Codice del Diporto venne creato il titolo di Ufficiale di Navigazione del diporto di 2° classe, rinviandone l’operatività a un successivo regolamento. Sembrava fatta e invece il tutto cadde nell’oblio.
Dovettero passare infatti altri 6 anni prima della stesura del provvedimento in questione, che è stato pubblicato solo nel dicembre del 2023. Attesa terminata? No, perché da questa legge matrioska ecco spuntare un ulteriore rimando per definire modalità e programmi d’esame. Un ennesimo passaggio che si è compiuto lo scorso maggio con un decreto dirigenziale del ministero dei Trasporti e della Navigazione, che tuttavia pare non avere ancora chiuso questa lunga rotta in modo di mandare in porto finalmente la legge.
Focus / 2 – Il programma d’esame per conseguire il titolo professionale skipper
UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO DI 2ª CLASSE – PROGRAMMA D’ESAME
PROVA TEORICA
1. Teoria della nave
Elementi di teoria e di stabilità della nave. Effetti evolutivi dell’elica e del timone.
2. Motori
Elementi di funzionamento dei sistemi di propulsione a motore. Conoscenza dei macchinari ausiliari. Irregolarità di funzionamento e avarie. Calcolo dell’autonomia in relazione alla potenza del motore e alla quantità residua di carburante.
3. Sicurezza della navigazione
Norme di sicurezza, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza, ai mezzi di salvataggio e all’uso degli estintori. Cassetta medicinali di pronto soccorso. Tipi di visite di sicurezza e loro periodicità.
Prevenzione degli incendi. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro (incendio, collisione, falla, incaglio, avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro o di abbandono dell’unità. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con condimeteo avverse. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. Corretto uso degli apparati radio di bordo, con particolare riguardo all’assistenza e al soccorso. Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure. Codice internazionale dei segnali.
4. Manovre e condotta
Precauzioni all’ingresso e all’uscita dei porti, durante la navigazione in prossimità della costa o di specchi acquei, dove si svolgono altre attività nautiche. Velocità consentite.
Manovre di ormeggio, disormeggio, ancoraggio e recupero di uomo in mare.
5. Colreg e segnalamento marittimo
Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Fanali luminosi e segnali diurni di nave alla fonda, segnalamenti marittimi e norme di circolazione nelle acque interne. Elenco dei fari e dei segnali da nebbia.
6. Meteorologia
Elementi di meteorologia. Circolazione generale dell’atmosfera. Elementi che caratterizzano le condizioni meteorologiche: pressione, temperatura, umidità. Formazione delle nubi e loro caratteristiche. Fronte caldo e fronte freddo. Venti, correnti e maree. Scale di Beaufort e di Douglas. Strumenti meteorologici e loro impiego. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. Previsioni meteorologiche locali.
7. Navigazione cartografica ed elettronica
Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Orientamento e rosa dei venti. Magnetismo terrestre, poli magnetici e poli geografici, declinazione magnetica, bussole magnetiche. Tabella delle deviazioni residue di bordo. Distinzione tra navigazione lossodromica e ortodromica. Navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. Navigazione costiera. Strumenti per la misurazione della velocità della nave. Posizionamento del punto nave, anche tramite l’uso di strumenti elettronici. Prora e rotta; effetto del vento e della corrente sul moto dell’unità navale (deriva e scarroccio). Pubblicazioni nautiche: portolano, elenco dei fari e dei segnali da nebbia, radioservizi per la navigazione costiera.
8. Normativa diportistica e ambientale
Poteri, doveri e responsabilità del comandante. Documenti da tenere a bordo delle unità da diporto ad uso privato e delle unità da diporto adibite a noleggio. Categorie di progettazione delle unità da diporto con marcatura CE e connessi limiti di navigazione. Disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea. Conferimento dei rifiuti di bordo e sversamento in mare. Elementi della disciplina delle aree marine protette.
Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto, codice della nautica da diporto, regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto e altre fonti normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a: attribuzioni dell’Autorità marittima e della navigazione interna; ordinanze delle Autorità marittime locali e della navigazione interna; disciplina dell’uso commerciale delle unità da diporto; disciplina sanzionatoria per la nautica da diporto.
PROVA PRATICA
Durante la prova pratica il candidato dimostra di saper condurre l’unità navale a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno 1/2 miglio nautico, effettuando con capacità e prontezza d’azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all’ormeggio, al disormeggio e all’ancoraggio dell’unità navale, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi di salvataggio e antincendio. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare condimeteo avverse e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.
Focus 3 / Titolo professionale skipper. Requisiti & limitazioni
UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO DI 2ª CLASSE
Le unità che può portare
L’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare come comandante sulle seguenti unità battenti bandiera italiana, di stazza non superiore a 200 GT*:
• imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;
• navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
- * la GT (gross tonnage) è una misura volumetrica, standard internazionale, che indica le tonnellate di stazza lorda di tutti gli spazi chiusi di una nave.
I limiti di navigazione
• Può navigare nel Mar Mediterraneo e nelle acque interne
Titoli necessari
Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe servono questi requisiti:
• 18 anni di età;
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente;
• certificato di operatore Short Range (SRC);
- • avere effettuato, con esito favorevole i seguenti corsi:
- – antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione
- – primo soccorso sanitario “First Aid“;
– sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR) o, in alternativa ai suddetti corsi, un corso sicurezza personale per la navigazione d’altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
• possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B;
• possedere i requisiti morali previsti per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche;
• avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico
Prove di esame
Le prove d’esame consistono in un colloquio teso ad accertare la conoscenza degli argomenti previsti dal programma ministeriale (vedi tabella) e in una prova pratica in acque marittime su una un’unità navale di lunghezza non inferiore a 15 metri. L’esame si svolge presso gli uffici di compartimento marittimo, secondo il calendario, almeno semestrale, di volta in volta pubblicato sul sito istituzionale degli uffici.
Esonerati dall’esame di teoria
Entro 36 mesi dall’entrata in vigore del decreto che ha definito programmi e modalità d’esami del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2° classe (quindi entro il 20 maggio 2027), i titolari da almeno 10 anni di patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, possono conseguire il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2° classe con esonero dallo svolgimento della prova teorica alle seguenti condizioni:
• età non inferiore a 50 anni;
• iscrizione per un periodo complessivo di almeno 10 anni nel registro delle imprese o nel REA di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con codice ATECO 50.10 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio ad esclusione del trasporto di linea) o 77.21.02 (noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio) o 74.90.9 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche), oppure se hanno stipulato uno o più contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con imprese di noleggio o di locazione di unità da diporto per un periodo complessivo di almeno 10 anni.
A questo proposito è interessante notare che la norma prevede che per dimostrare il tipo di lavoro svolto si deve applicare il principio “della prevalenza della consistenza sostanziale delle modalità con cui si svolge il rapporto di lavoro rispetto alla qualificazione formale data dalle parti”. Ovvero, conta il modo in cui si è svolto effettivamente il lavoro rispetto alla qualificazione formale (eventuale contratto) sottoscritta tra le parti.
Esonerati dalla prova pratica
Sono esonerati dallo svolgimento della prova pratica:
• i marittimi in possesso dei titoli professionali di capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera purché con libretto di navigazione in corso di validità;
• i marittimi in possesso dei titoli professionali della navigazione interna di capitano e capo timoniere anche se privi della qualifica di “autorizzato”, purché con libretto di navigazione in corso di validità;
• i marittimi in possesso del titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.
Conseguire il titolo senza esami
Possono conseguire il titolo senza esami:
• i titolari da almeno 3 anni di patente nautica di categoria B per nave da diporto in corso di validità, fatto salvo il fatto di essere in possesso del certificato di operatore Gmdss Short Range (SRC) e avere superato i corsi previsti per ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe;
• gli iscritti alla gente di mare con i seguenti certificati: ufficiale di coperta, primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri e comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri purché con certificato di competenza e libretto di navigazione valido;
• gli iscritti alla gente di mare con i seguenti certificati di competenza del diporto della sezione coperta: ufficiale di navigazione del diporto, capitano del diporto e comandante del diporto purché con certificato di competenza e libretto di navigazione valido.
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10 commenti su “Titolo professionale skipper, ma dove sei finito?”
The Real Person!
Tutti i tentativi di regolamentare materie che hanno poco bisogno di essere regolamentate, vanno inevitabilmente incontro a problemi di coordinamento con le altre normative.
Ciò premesso, ferma restando la necessità di tutela delle persone imbarcate, non dovrebbe essere sottovalutato il fatto che gli armatori sono il più importante presidio per il buon andamento della attività nautica.
Senza che la affermazione che segue possa sembrare cinica, basterebbe solo pensare al fatto che ogni armatore è sempre molto attento al profilo professionale di chi starà al comando delle sue imbarcazioni, così come è sempre stato prima ancora che esistesse una qualsiasi norma di regolamentazione del settore.
Basterebbe solamente istituire il profilo professionale dello skipper in modo da agevolare, sia la parte fiscale che la parte assicurativa del professionista impegnato.
Dovremmo tutti ricordarci della funzione precipua delle Capitanerie che è quella di repressione e controllo. Questo significa che, più norme esistono, più seccature e sanzioni gli addetti alle Capitanerie cercheranno di scovare.
The Real Person!
Per quanto ne so e verificato presso il MIT l’unico corso di sicurezza nella navigazione d’altura valido per l’ottenimento del titolo di ufficiale di 2 classe del diporto è quello realizzato secondo il decreto 164 del 18/06/2024 altri corsi anche superiori non saranno accettati per cui anche il Personal Survival Training Course FIV/WS OSR non è valido
The Real Person!
Buongiorno a tutti per quanto io ne sappia e verificato presso il MIT, l’unico corso di sicurezza nella navigazione d’altura valido per l’ottenimento del titolo di ufficiale di 2° classe del diporto è quello rilasciato secondo l decreto n° 164 del 18/06/2024 altri titolo anche superiori non verranno accettati quindi anche il certificato Personal Survival Training Course FIV/WS non è ritenuto valido
The Real Person!
Volete fare questo mestiere? Iscrivetevi alla gente di mare, andate a fare i marinai il tempo che serve, fate la gavetta necessaria e poi date l’esame da ufficiale del diporto ( che fra l’altro è stato aumentato a 500 gt….quale mestiere esiste al mondo che consente di ottenere un titolo con le responsabilità che comporta a chi teoricamente non ha nessuna competenza? E che valore può avere un professionista che ha ottenuto in titolo con un esame per il cui accesso non è prevista nessuna esperienza?….dai! Siamo seri!
The Real Person!
Che casino! Basta applicare il codice della navigazione. Libretto gente di mare di 1 classe e titolo di capobarca di stato per il traffico locale o padrone marittimo.
The Real Person!
Mi dispiace dire che siete disinformati. L’accesso ai corsi STCW è sbloccato da agosto da un decreto MIT e già alcuni hanno avuto il certificato conseguito.
Ora sta per sbloccarsi anche l’accesso al First Aid con una circolare del Ministero della Salute.
I titoli senza esame sono stati già emessi.
Certo se le CP pretendono una circolare MIT anche per andare al bagno pur di scaricarsi delle responsabilità tutto diventa lento e difficile.
Condivido comunque quanto scritto da Alessandro: Confindustria Nautica ha preteso da Rixi l’iscrizione non obbligatoria alla gente di mare. Di qui mesi per ovviare a questa lacuna che serve solo a incentivare il lavoro in nero. Abbiamo i capitani pirata.
The Real Person!
L’UCAF (Ufficio Complicazione Affari Semplici) ha colpito ancora, leggendo i commenti ci si rende conto che ormai gli italiani si sonno assuefatti al burocratese, gente di totalmente disconnessa dalla realtà che parla di gente di mare e cose assurde quando nella realtà dei fatti il 90% dei suddetti skipper lavora partendo dall’ormeggio ad esempio Cefalù, gira intorno al porto e porta i turisti a fare il bagno davanti al paese, esagerando 2 miglia nautiche all’andata ed altre due al ritorno restando a meno di 300 metri dalla terraferma, ovviamente solo in giornate il cui meteo è perfetto. Il restante 10% parte da marina tipo Capo d’Orlando e si fa il giretto alle Eolie, ma di che stiamo parlando? Quello è il lavoro dello Skipper, che sia la Costa Smeralda, le Eolie o l’Elba poco cambia si tratta di portare turisti in giornate di sole a poche miglia su un percorso sempre uguale in zone iper trafficate non di attraversare l’oceano in regata. La soluzione è semplice, meno Stato e più Mercato.
The Real Person!
Ho paura che sia tu quello che non sa di cosa parla, visione un po’ localistica della questione, la maggior parte di chi fa questo mestiere naviga, eccome se naviga, poi ovviamente ognuno usa gli argomenti che lo riguardano e che gli convengono, ci sono quelli che dici tu e quelli che fanno la stagione in mediterraneo e poi attraversano e vanno ai caraibi per mettere giù i due casi estremi.
Il titolo di ufficiale di 2ª vale solo all’interno il Mediterraneo ma ciò non esclude che uno possa viaggiare da Gibilterra fino in Turchia…se poi uno vuole andare col gommone davanti a Cefalù ok ma non si i può fare un titolo specifico per ogni singolo caso qualsiasi paese ha leggi precise, in Italia bisogna sempre complicare le cose per andare incontro agli interessi di qualcuno, il legislatore deve adattarsi all’utenza anziché il contrario…ma solo se gira denaro ovviamente…
The Real Person!
In tutte queste disquisizioni, manca un elemento fondamentale:
La caratteristica propria del noleggio è che il comandante è alle dirette dipendenze della compagnia armatrice che appunto arruola il comandante e l’equipaggio e quindi ogni avvenimento inerente la navigazione ricade sull’armatore.
Al contempo l’armatore deve aprire una posizione previdenziale ed assicurativa a tutela dell’equipaggio.
Questa figura di Ufficiale di 2 classe non può pertanto essere un libero professionista anche se pagato dall’armatore poiché ciò vanificherebbe il presupposto che qualsiasi responsabilità ricada sull’armatore, a tutela dell’utenza
The Real Person!
Ricordiamoci che siamo in Europa dove la normativa è già regolamentata. In Gran Bretagna esiste il titolo di yacht master, riconosciuto in mezzo mondo (ma non in Italia!).
Con questa burocrazia dello scarica barile resteremo sempre indietro.
La serietà in questo paese non esiste. Purtroppo.