Dotazioni di sicurezza barche 2025, cosa cambia
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Siamo andati a scovare, nel nuovo Regolamento di attuazione del Codice del Diporto cosa è cambiato dal 21 ottobre per le dotazioni di sicurezza sulle barche che battono bandiera italiana.
Dotazioni di sicurezza a bordo, tutta la verità
Meno razzi di segnalazione, fuochi a mano e boette fumogene, possibilità di sbarcare la zattera se si naviga entro le 12 miglia dalla costa e di usare quella costiera se si resta entro i limiti della nostra zona Sar (Search and Rescue). E poi obbligo di identificare i giubbotti di salvataggio e di dotarli di una luce ad attivazione automatica, di avere a bordo lo scandaglio, la tabella dei segnali visivi diurni e notturni, la cintura di sicurezza e anche l’arrivo di una serie di dotazioni “raccomandate”, che in realtà sono un po’ più che tali.
Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice del Diporto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 settembre e in vigore dal 21 ottobre ha portato una ventata di novità nel settore che va a toccare quasi tutti gli ambiti della nautica (vi abbiamo raccontato qui tutto quello che dovete sapere sul nuovo patentino nautico conseguibile dai 16 anni). Compresi i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza “minime” che bisogna avere a bordo in base alla distanza di navigazione dalla costa. In molti casi le nuove disposizioni entrano subito in vigore, in altri è previsto un anno di tempo per adeguarsi. Vediamo quindi cosa cambia rispetto a prima e come mettersi in regola prima di alzare le vele per evitare brutte sorprese.
- Qui sopra la tabella delle dotazioni di sicurezza obbligatorie da avere a bordo. Per approfondire, qui trovate il testo del decreto, con prescrizioni ed equivalenze.
Giubbotti di salvataggio
Innanzitutto, per questi mezzi di salvataggio individuali c’è una piccola rivoluzione lessicale. Quelle che il vecchio regolamento chiamava “cinture di salvataggio” diventano “giubbotti di salvataggio”, ponendo fine a possibili fraintendimenti. Per questi arriva inoltre obbligatoria l’identificazione, indicando (scrivendo? applicando una targhetta?) la sigla e il numero di iscrizione della barca o il suo numero di identificazione registrato nell’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN). Diventa quindi più complicato spostarli da un’unità all’altra.
– Il nuovo regolamento prescrive che il giubbotto di salvataggio deve essere “sempre indossato” in caso di navigazione notturna o in solitaria: occhio ai controlli in mare. Deve inoltre essere indossato (minimo di classe 50), indipendentemente dalla distanza dalla costa, anche da chi naviga su derive a vela, oltre che, come in precedenza, da chi usa tavole a vela, kitesurf, moto d’acqua e unità simili (compresi i trasportati).
Salvagente anulare
L’obbligo di avere a bordo il salvagente anulare con cima si sposta alle navigazioni oltre 1 miglio dalla costa; in precedenza era previsto a partire dai 300 metri dalla costa.
Dotazioni di sicurezza – Zattera di salvataggio
Le unità che navigano oltre le 12 miglia dalla costa ed entro i limiti della zona Sar, l’area di ricerca e soccorso nazionale (immagine sotto), se munite di strumenti elettronici per la geolocalizzazione (per esempio un gps) possono imbarcare al posto della zattera tradizionale quella “costiera”, prevista per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa. Ha dimensioni minori, è più leggera, è più economica, ma offre anche meno protezione.
– I gommoni (nel regolamento “unità pneumatiche”), compresi quelli a carena rigida, sono esentati dall’obbligo di imbarcare la zattera costiera se navigano entro le 12 miglia di distanza dalla costa e hanno a bordo il kit di sopravvivenza in dotazione nella zattera di riferimento oltre a un estintore aggiuntivo a quelli previsti. Cosa si intende per kit di sopravvivenza? Quelli standard, per zattera entro le 12 miglia, di solito comprendono soffietto di gonfiamento; coltello a lama fissa con impugnatura galleggiante; torcia elettrica stagna dotata di idonee pile elettriche conservate separatamente in una busta stagna; kit di riparazione (una serie di pezze di varia misura e mastice); 2 pagaie, 2 spugne, un fischietto, contenitore di acqua (0,250 litri per persona). I gommoni devono essere comunque marcati CE di categoria A, B o C e conformi agli standard UNI EN ISO 6185 (parti 3 e 4).
– La zattera costiera per la navigazione entro 12 miglia di distanza dalla costa può essere sostituita da un tender (nel regolamento “battello pneumatico”) con marcatura CE (conforme agli standard UNI EN ISO 6185), purché sia pronto all’uso, con un dispositivo di risalita a bordo, abbia un kit di sopravvivenza come previsto per la zattera di riferimento e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l’equipaggio.
Fuochi a mano
Diminuisce il numero dei fuochi a mano a luce rossa da tenere a bordo. Tre invece di 4 per le navigazioni “senza limite” e 2 invece di 3 per quelle “entro 50 miglia” dalla costa. C’è anche la possibilità di sostituire i fuochi a mano con un dispositivo a led conforme alle norme Solas Med in accordo alle norme Imo.
Boette fumogene
È prevista una boetta fumogena in meno (2 invece che 3) per le navigazioni “senza limite”.
Razzi
Diminuiscono anche i razzi a luce rossa: 3 invece di 4 per le navigazioni “senza limite” e 2 invece di 3 per quelle “entro 50 miglia” dalla costa.
Orologio
L’obbligo di avere a bordo l’orologio si estende a chi naviga oltre le 6 miglia dalla costa. Finora era previsto a partire da oltre le 12 miglia dalla costa.
Dotazioni di sicurezza – Pallone nero
Entra nella tabella delle dotazioni del regolamento il pallone nero da mostrare quando si è alla fonda. In realtà era già obbligatorio in base al Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg), ma spesso era “dimenticato”; in questa maniera diventa organico con le altre dotazioni. L’obbligo di averlo riguarda le unità che superano i 7 metri di lunghezza per le navigazioni oltre i 300 metri dalla costa.
Fischio e campana
Dalle nuove dotazioni di sicurezza scompare la voce “apparecchi di segnalazione sonora”, sostituita da quella “fischio e campana (per le unità di oltre 12 metri di lunghezza)”. Sono obbligatori per navigazioni da oltre 1 miglio dalla costa.
La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile.
Strumenti di radioposizionamento
Tra gli strumenti di geolocalizzazione non è più indicato il Loran, ormai desueto, resta il solo Gps.
Dotazioni di sicurezza – EPIRB
La radioboa satellitare deve essere del tipo con doppia frequenza di funzionamento (406 e 121,5 MHz). L’Epirb ora può anche essere sostituito da un telefono satellitare purché dotato di un dispositivo per inviare messaggi di soccorso all’Imrcc (il centro nazionale di soccorso in mare della Guardia Costiera) nonché conforme a una serie di standard indicati nella tabella delle dotazioni.
Bussola
La tradizionale bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica. È previsto che le tabelle delle deviazioni della bussola delle imbarcazioni devono essere aggiornate solo in caso di modifica degli apparati o delle strutture che possano produrre differenziali elettromagnetici.
Luce ad attivazione automatica
Entra in tabella delle dotazioni la luce ad attivazione automatica da installare sui giubbotti di salvataggio. L’obbligo in questo caso va in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento (21/10/2025).
Scandaglio
Nuovo anche lo scandaglio, che può essere elettronico o manuale; in quest’ultimo caso deve arrivare a una profondità di 20 metri. L’obbligo va in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento (21/10/2025).
Tabella dei segnali
Tra le nuove dotazioni obbligatorie c’è anche la tabella dei segnali visivi diurni e notturni del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg). L’obbligo va in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento (21/10/2025).
Imbragatura di sicurezza
Questa nuova dotazione è indicata solo per le unità a vela. Prevede una imbragatura con attaccato il nastro di sicurezza ombelicale (safety line). Obbligatorio averne una per le navigazioni oltre le 6 miglia dalla costa e 2 per le navigazioni a partire da oltre le 12 miglia. L’imbragatura deve essere marcata CE in conformità alle norme ISO e può essere integrata con il giubbotto di salvataggio o un altro dispositivo di protezione certificato. Anche in questo caso l’obbligo entra in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento (21/10/2025).
Dotazioni di sicurezza – Scadenze e controlli
Oltre a rispettare le eventuali scadenze prescritte dalle norme, il nuovo decreto dispone che per le dotazioni di sicurezza il diportista deve osservare le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.
- Qui sopra l’elenco di dotazioni di sicurezza raccomandate. A questo link il testo del decreto
Dotazioni di sicurezza aggiuntive
Per la prima volta oltre alle dotazioni minime obbligatorie il regolamento indica ulteriori dotazioni “raccomandate” per tutte le imbarcazioni e i natanti (vedi tabella allegata nella doppia pagina precedente) con in più alcune dotazioni specifiche per le unità a vela (antenna Vhf di riserva, cesoie, banzigo, set riparazione vele, ancora galleggiante). Non si tratta quindi di materiale da avere obbligatoriamente a bordo, ma neppure da considerare con leggerezza.
Infatti va considerato che il decreto modifica l’articolo del regolamento in cui è richiamata la responsabilità del comandante. Quella che specifica di “dotare l’unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere”, a cui viene aggiunto “anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate”. Non è escluso quindi che lo skipper possa essere chiamato a giustificare scelte non fatte (per esempio in caso di incidente).
Fabrizio Coccia
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23 commenti su “Dotazioni di sicurezza barche 2025, cosa cambia”
Permette una domanda?
Puo’ capitare che una persona che sale a bordo si porti il proprio giubbotto e non voglia necessariamente affidarsi alle dotazioni della barca su cui sale. In generale, evidentemente, si tratta di dotazioni ‘migliori’ o piu’ idonee dal punto di vista di chi le porta. Ora in questi casi cosa succede? I giubbotti a bordo hanno la targhetta ma qualcuno puo’ indossare un giubbotto senza targhetta?
Con tutta probabilità i nuovi giubbotti di salvataggio saranno dotati di una tasca con finestra trasparente dove mettere la targhetta con il nome della unità , in quelli esistenti si potrebbe mettere un robusto velcro dove fissare la targhetta: sarebbe pertanto sufficiente che l’imbarcazione fosse dotata di qualche targhetta da dare a chi vuole usare il proprio equipaggiamento. Non mi sembra che la norma parli di marcatura indelebile sul singolo giubbotto. Senza considerare che in Italia la stragrande maggioranza delle unità da diporto sono natanti, che pertanto non sono assoggettati a tale prescrizione…
Volevo fare la stessa domanda
È ancora tutto molto fumoso, ma una buona soluzione è utilizzare un pezzo di velcro da apporre al giubotto per scrivere il nome dell’imbarcazione, rendendolo intercambiabile, o scriverlo su una striscia resistente all’acqua da inserire nell’autogonfiabile. La ratio della norma è identificare l’imbarcazione da cui è caduto il naufrago
Nulla sulla cassetta di primo soccorso ?
La consueta e complessa macchina mangia soldi e pazienza.
Mi sembra che si tutelano piccoli e grandi interessi piuttosto che la sicurezza.
Mi spiego: anziché proporre improbabili soluzioni riguardo alla zattera/zatterino/gommone atte più a solleticare strane fantasie italiote, sarebbe forse il caso di pensare ad una zattera seria con revisione quadriennale e un involucro stagno accessorio per le dotazioni di sicurezza annesse che anziché essere riempito di ami e coltelli arrugginiti alla nascita,prevedesse ,anche lì,cose serie.
Un riguardo ,poi,al concetto di responsabilità individuale perché se è vero com’è vero che si pagano gabelle a favore di aziende,è altrettanto vero che molti armatori dovrebbero essere messi in galera per come navigano.
Raniero Sandrelli
Difficile capire il motivo che consigliano piu come di ormeggio se si naviga più lontano dalla costa
Solota cagata all’italiana
nelle dotazioni raccomandate si deve avere cima idonea per il traino ma poi in realtà è vitato il traino fra barche non autorizzate al traino. in una piccola caletta dove ci sono svariate barche ferme come lucertole al sole tutte quelle da 7 metri in su devono avere il pallone nero di fonda perché non si vede che sono ferme?
Ma il ministro Lollobrigida cosa capisce di nautica e di pesca
cambiano le cose senza migliorare essenzialmente nulla! l’unica cosa sensata è il tender come zattera per il resto cose che non cambiano nulla…
L’unica cosa positiva è la possibilità di utilizzare il tender al posto della zattera costieraen.
Non sarebbe ora di smetterla con questo lavorio continuo dei ministeriali insieme con i lobbisti e attivare invece una commissione di studio europea che indichi solo le dotazioni minime su cui si possa trovare un accordo europeo?
Ma la pistola lancia razzi la devo lasciare a bordo incustodita quando faccio ritorno al domicilio? 🙄
Io vedo in tutto ciò solo tanta confusione; non capisco il perché il giubbotto di salvataggio debba essere riconducibile all’imbarcazione,l’importante non dovrebbe essere unicamente che sia omologato? Sul fatto poi che il tender vada bene come imbarcazione di salvataggio, credo che per i piccoli diportisti non cambi nulla; si poteva apportare modifiche al periodo nel quale bisogna revisionare la zattera entro le 12M, es ogni 5 anni… voglio vedere che riesce a caricare un tender pronto all’uso su di una barca a vela di lunghezza inferiore a 8m.
Il motivo è semplice: in caso di affondamento o ritrovo di oggetti dispersi alla deriva, è possiibile risalire all’imbarcazione e, eventualmente, procedere con una SAR in caso di mancato contatto. Infatti anche i salvagenti delle navi/pescherecchi/…. riportano il nome dell’imbarcazione.
Nell’ottica della sicurezza ha un senso.
Non riesco a trovare nel testo del del regolamentopubblicato in GU la parte relativa all’obbligo di indossare il salvagente in caso di navigazione in solitaria o notturna. Mi potete dare qualche riferimento? Grazie.
In realtà nel DM c’è scritto
c) Prescrizioni generali ed equivalenze
1. Il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario.
Quindi l’obbligo c’è se si realizzano contemporaneamente le due condizioni di navigazione notturna in solitario; se si naviga di giorno in solitario o in notturna in equipaggio non è obbligatorio indossare il giubbotto di salvataggio.
Così dice la legge: non chiedetemi la ratio, ad ognuno la sua.
Fantastico l’obbligo dell’ecoscandaglio per la navigazione oltre le 12 miglia, perché come noto questo strumento è utile a largo e non sottoposta. Ma chi scrive queste norme ??
Un dubbio: se ho la barca vicino al confine, come potrebbe essere Trieste e vado all’estero con la mia bandiera italiana, cosa succede? Ovvero sono tenuto a rispettare la legge italiana?
Si, sei soggetto alla normativa della bandiera che batti…
Ovvio che in Slovenia/Croazia nessuno ti contesterà il mancato rispetto della normativa italiana, ma il problema si pone in caso di incidente in quanto, battendo bandiera italiana, sarai soggetto ad investigazione da parte dell’autorità marittima di cui tu batti bandiera.
Per questo molti scelgono altre bandiere (es. polacca), fermo restando che in caso di problemi dovrai poi interagire con le autorità polacche e relative regole. Troppo spesso chi sceglie la bandiera estera non tiene conto di queste problematiche che quando vengono fuori “rogne” diventano significative…
Ma a che numero mandare l’sms di soccorso dal satellitare??