Iva e nautica. Cosa cambia? E’ ancora possibile usufruire della non imponibilità Iva per imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare? Che cosa si intende per “alto mare”? Quali documenti servono? Cosa rischiano i “furbetti”? Ospitiamo l’articolo dello studio legale tributario Armella & Associati.
IVA e barche, cosa cambia nel 2022
Molte sono le novità che interessano il difficile binomio tra settore nautico e Imposta sul valore aggiunto. Cambiano infatti i presupposti necessari per usufruire della non imponibilità Iva in caso di cessione di imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare. Importanti modifiche riguardano inoltre i servizi di locazione, anche finanziaria, e il noleggio, non a breve termine, di mezzi da diporto, la cui territorialità è ora collegata al luogo di effettivo utilizzo delle imbarcazioni.
Navigazione in alto mare e imponibilità Iva. Cosa bisogna sapere
Nel complesso rapporto tra nautica e fisco riveste ormai importanza fondamentale il concetto di “navi adibite alle navigazioni in alto mare”. La cessione di tali imbarcazioni è, infatti, assimilata alle esportazioni, con conseguente classificazione come operazioni non imponibili ai fini Iva (art. 8, d.pr. 633/1972).
Il trattamento fiscale della non imponibilità Iva, tuttavia, non riguarda solo la compravendita ma anche diverse operazioni commerciali inerenti l’imbarcazione, come quelle relative alla modifica e manutenzione del motore, delle parti di ricambio e la fornitura delle dotazioni di bordo, oltre che diversi servizi quali la costruzione, manutenzione, riparazione, allestimento dello scafo e degli interni, la locazione e, infine, il noleggio della nave.
Ma com’è possibile sapere se la mia imbarcazione è classificabile come adibita alla navigazione ad alto mare o meno, per godere o meno di tale regime Iva?
Sotto tale profilo, la Legge di bilancio 2021 è espressamente intervenuta a specificare tale definizione.
Rientrano infatti, in tale classificazione tutte le imbarcazioni che nell’anno solare precedente hanno effettuato almeno il 70% dei viaggi superando il limite delle acque territoriali.
Di norma ciò avviene oltrepassando le 12 miglia nautiche dalla costa, valutata sulla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. Tale criterio non cambia se il porto di partenza e quello di arrivo appartengono allo stesso Stato o all’Unione europea; indipendentemente dalla lunghezza del viaggio, per valutare l’eventuale navigazione in alto mare in ogni caso occorre, infatti, fare riferimento al limite delle acque territoriali.
Non imponibilità IVA. La procedura richiesta
Per effettuare acquisti o importazioni in regime di non imponibilità Iva è necessario attestare espressamente la condizione della navigazione “in alto mare” dell’imbarcazione, tramite una specifica dichiarazione, redatta secondo il modello pubblicato dall’Agenzia delle entrate (provvedimento 15 giugno 2021, n. 151377), da trasmettere per via telematica alla stessa Amministrazione.
Una volta ricevuta la dichiarazione, l’Ufficio deve rilasciare una specifica ricevuta telematica, che necessita, successivamente, di essere indicata in fattura o riportata dall’importatore nella dichiarazione doganale in caso di cessione extra-UE.
La dichiarazione può avere a oggetto anche diverse operazioni tra le stesse parti. L’armatore in tal caso è obbligato a presentare tale documento almeno una volta per ogni fornitore e per ogni anno di imposta.
Tanto va la barca al largo…
Con riferimento alle verifiche del rispetto della condizione della navigazione in alto mare, la disciplina italiana riconosce espressamente che le traversate sono conteggiate solo alla conclusione dell’anno solare. L’Agenzia delle entrate ha, tuttavia, già precisato che la verifica può essere rinviata anche al termine dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo del mezzo, rispondendo così alle prime obiezioni sollevate dagli addetti ai lavori, i quali avevano immediatamente espresso fondati dubbi per quanto riguarda i mezzi recentemente varati, che non possono vantare un intero anno solare per mare. In tale ipotesi, in assenza di intervento dell’Amministrazione, la cessione dei quali non avrebbe, invero, potuto godere del regime di non imponibilità Iva.
La condizione della navigazione in alto mare e il rispetto della procedura di attestazione necessitano di essere attentamente verificate da parte dei soggetti interessati. In caso di omessa dichiarazione o di assenza dei presupposti richiesti dalla legge, la disciplina italiana prevede, infatti, sanzioni rilevanti.
In particolare, è prevista l’irrogazione di una somma compresa tra il 100% al 200% dell’Iva, applicabile anche nei casi in cui, per mera dimenticanza, il cedente effettui la vendita (o prestazione) senza prima aver riscontrato, in via telematica, l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione attestante la navigazione in alto mare.
Imbarcazioni da diporto: la dichiarazione d’uso
Altro tema centrale relativo al legame tra Iva e nautica concerne le prestazioni di servizi per le imbarcazioni da diporto.
I semplici utilizzatori di tali imbarcazioni, anche se non soggetti passivi Iva, devono infatti, in ogni caso attestare, sotto la propria responsabilità, la percentuale di utilizzo, nel territorio UE, dei servizi di noleggio e simili di durata superiore a 90 giorni.
In ragione di questo riconoscimento, il prestatore dei servizi può applicare l’Iva soltanto sulla parte di corrispettivo corrispondente alla percentuale di utilizzo in UE.
Questo meccanismo risponde all’art. 7-sexies d.p.r. 633/1972, secondo il quale tali servizi sono rilevanti ai fini Iva in Italia soltanto nel caso in cui la nave sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato, il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in Italia e la stessa sia utilizzata nel territorio dell’Unione europea.
Questa tipologia di prestazioni si considera, in ogni caso, effettuata in Italia, anche se la barca è messa a disposizione in un Paese extra-Ue, il prestatore è stabilito in tale Stato, ma la prestazione è effettuata nel territorio nazionale.
Verificare il luogo di effettivo svolgimento del servizio assume pertanto un ruolo essenziale per valutare o meno l’imponibilità ai fini Iva.
Come nel caso delle navi da alto mare, anche in questa ipotesi, la dichiarazione volta ad attestare l’utilizzo dell’imbarcazione nel territorio UE necessita di essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate.
Interessante possibilità, non prevista per l’ipotesi di navigazione in alto mare, è quella della dichiarazione di uso presunto dell’imbarcazione. È infatti possibile predisporre la dichiarazione sulla base della semplice previsione sul tipo di utilizzo dell’unità. In tale caso, tuttavia, sorge l’obbligo, entro la fine dell’anno solare, di verificare a consuntivo quanto dichiarato e di integrare debitamente la dichiarazione, entro il primo mese dell’anno successivo, sulla base dei dati reali.
Dal punto di vista operativo, di conseguenza, il prestatore del servizio necessita di emettere una nota di variazione della dichiarazione originaria per l’eventuale maggiore imposta dovuta.
Finché la barca va: attenzione alle sanzioni!
Nel caso in cui l’utilizzatore trasmetta una dichiarazione non veritiera, l’Agenzia delle entrate può procedere esclusivamente al recupero della Iva dovuta per l’effettivo utilizzo del bene in UE sulla base dell’indicazione effettuata in fattura dal prestatore del servizio.
All’utilizzatore l’Agenzia delle entrate, inoltre, applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell’Iva evasa, oltre agli interessi di mora.
A tal fine la dichiarazione si considera “mendace” (ossia, per l’appunto, non veritiera) sia nel caso in cui riporti dati inesatti, come nel caso in cui la documentazione inerente l’utilizzo dell’imbarcazione evidenzi un utilizzo difforme da quanto dichiarato, che in quello di radicale omissione nell’invio della dichiarazione.
Se il prestatore del servizio effettua la prestazione senza aver prima verificato l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione, lo stesso è invece responsabile della maggiore imposta valutata sulla base dell’effettivo utilizzo dei servizi nel territorio UE, oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti.
Armella & Associati – Studio legale tributario
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3 commenti su “IVA e barche. Tutte le novità del 2022, dal regime di non imponibilità al noleggio”
Il primo passo per diventare armatore di uno yacht ad uso commerciale, è intestarlo ad una ASD costituita ad hoc, quindi la fiscalità di riferimento è terzo settore, oppure darla in management, ma non te la godi. Attenzione che la locuzione “noleggio con skipper” non esiste nell’ordinamento giuridico italiano: ci si assume la responsabilità della barca e si diventa datore di lavoro dell’equipaggio. Quindi meglio affidarsi a un piano di Yacht management che preveda la ownership e un minimo di attività di charter alla cabina con navigazione internazionale breve (tipicamente 20-25 settimane anno) di almeno 90 gg +1 consecutivi (di solito alta stagione) ai fini della non imponibilità IVA.
Ultima nota la bandiera: oltre ai vantaggi fiscali, la Red ensign di Malta rimane la più conveniente e riconosce il titolo yachtmaster™ MCA con endorsment commerciale per la conduzione, sappiamo che infatti il titolo di “comandante del diporto” vale solo per la bandiera italiana.
Il riferimento alla bandiera di Malta, oltre le agevolazioni fiscali ed il riconoscimento dei titoli professionali per la conduzione commerciale internazionalmente riconosciuti, naturalmente è preferibile in quanto Stato comunitario UE e quindi ci mette al riparo da contestazioni del genuine link
In ogni caso, nessuno si intesta la barca a proprio nome. È lapalissiano che una barca ad uso commerciale è meglio comprarla con un piano di leasing che preveda o il rientro dell’investimento o la rivendita al termine (barca “gratis”) e intestarla a Società Sportiva Dilettantisca: in pratica, basta TESSERARE i clienti per non pagare IVA sule attività commerciali.