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I natanti che, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano, sono le barche il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione.
Entra in vigore la nuova normativa sull’uso commerciale dei natanti da diporto. Definisce in modo unico i requisiti, le formalità e gli obblighi da rispettare per la locazione o noleggio con finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Ecco cosa bisogna sapere sulla nuova normativa. E cosa fare per poter iniziare l’attività di noleggio o locazione di un natante.
La nuova normativa unica dedicata all’uso commerciale dei Natanti si trova pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 11, del 15/01/2022 (Decreto 1 Settembre 2021). Si tratta di 9 brevi articoli. Ecco riassunti i concetti fondamentali dei primi 7 articoli, relativi a natanti a vela, a motore, o a remi/pedali. Gli articoli 8 e 9 sono specifici al supporto attività subacquea e non riassunti in seguito.
Viene specificato nel primo articolo cosa si intenda per attività di noleggio e locazione. Può intraprendere tali attività un “operatore commerciale” ovvero una impresa costituita sotto forma di società, oppure una ditta individuale, un centro di immersione subacquea, un circolo o associazione o una organizzazione non lucrativa di utilità sociale quali le ONLUS. Per chiarezza: un armatore privato non può noleggiare o dare in locazione il proprio natante, e ricordiamo che per i natanti non è previsto nemmeno il noleggio occasionale, formula riservata alle sole imbarcazioni registrate.
Per iniziare l’attività commerciale di noleggio o locazione natanti, bisogna inviare alla autorità marittima locale un modulo di inizio attività, a cui vanno allegati: il certificato di iscrizione alla camera di commercio; l’elenco delle unità da impiegare distinte per numero progressivo; la copia della dichiarazione di potenza del motore, copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE, copia del certificato di idoneità al noleggio e copia delle polizze assicurative. A differenza del passato, la domanda non va ripresentata annualmente. IL MODULO INIZIO ATTIVITA’ E’ SCARICABILE QUI
Il contratto per le attività’ di locazione o noleggio deve esser redatto per iscritto e l’originale o una copia conforme va conservato a bordo. Le voci che deve contenere il contratto sono dettagliate all’articolo 3.
Viene uniformato il titolo richiesto per la conduzione professionale delle unità adibite a noleggio e quelle in appoggio alle immersioni subacquee, è necessaria la maggiore età e la patente nautica Cat A. Per i non patentati che prendono in locazione un natante “esente”, è prevista la somministrazione al cliente di istruzioni essenziali per la navigazione.
I natanti da utilizzare per locazione o noleggio devono esser contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell’operatore commerciale seguito dal numero progressivo. L’operatore commerciale è tenuto a consegnarli in perfetta efficienza, a illustrare il funzionamento del motore, dei dispositivi di sicurezza, del sistema di ancoraggio e specificare i limiti / area di navigazione.
I natanti da diporto non possono essere ceduti in sublocazione, non possono essere impiegati per lo sci nautico. Anche il locatario ha degli obblighi: è tenuto a utilizzare l’unità con la massima diligenza, non arrecare danni a terzi o a beni pubblici ed ambientali, non può provocare emissioni o rumori molesti.
Anche per i natanti è ora possibile sottoscrivere un contratto con uno o più clienti noleggiatori, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne.
Fatto salvo quanto previsto dalla FIV per le derive veliche dei circoli sportivi, l’attività commerciale di piccoli natanti come derive a vela (e jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e moto d’acqua) può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un’ora dopo l’alba a un’ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteo marine favorevoli.
Questo il commento del presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi: “Si tratta di un altro tassello attuativo della riforma del Codice della nautica per snellire e ammodernare il nostro settore, obiettivo al quale continuiamo a lavorare senza sosta in collaborazione con il MIMS. Fra le tante novità ottenute, considero l’introduzione delle istruzioni minime di navigazione per i non patentati una grande iniziativa culturale e a favore della sicurezza e ho invitato i nostri Soci a diffonderle anche quando vendono le unità più piccole”.
Luigi Gallerani
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1 Comment
Il nuovo decreto sulla nautica ha portato finalmente un ottima novità in questo modo… ma i comuni si sono già adeguati? Alle mie richieste di informazioni sembrano non avere le idee molto chiare ad esempio sul codice ateco da usare per intraprendere l’attività di noleggio natanti..