Ecco perché posso andare alla barca come in una seconda casa

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barca casaSi, è vero. La barca può essere equiparata ad una seconda casa, con tanto di riferimenti giuridici.

Dopo il nostro articolo dove abbiamo equiparato la barca a una seconda casa, con la possibilità di raggiungerla anche fuori dal proprio comune, il web si è infiammato.

Abbiamo ricevuto più 800 commenti e centinaia di mail, moltissime d’accordo con noi. Alcune contro, altre – tantissime – che ci chiedevano una maggiore chiarezza e se l’equiparazione fosse frutto di una nostra interpretazione o se trovasse fondamento nella giurisprudenza.

Addirittura, un nostro follower ha fatto leggere il nostro articolo alle forze dell’ordine in un comune in provincia di Como, dove tiene la barca e che non può raggiungere perché abita a 200 metri, ma in un comune diverso. Gli hanno detto che non poteva farlo.

Infine, c’è chi ci ha appioppato il termine di creatori di fake news alla Trump, sostenendo che la barca sia un bene mobile e non possa essere paragonata a una casa.

ECCO PERCHE’ BARCA = SECONDA CASA

Fatte queste premesse, vi spieghiamo perché la barca, di fatto, è equiparabile a una seconda casa. E quindi potete raggiungerla anche fuori dal vostro comune. Abbiamo chiesto un parere giuridico che riteniamo possa essere esibito, per spiegare a chi non lo sa, che “barca = seconda casa”.

Ecco il parere dell’avvocato Stefano Comisi, del prestigioso studio Armella & Associati, che si è occupato spessissimo di questioni legate alla nautica. Attenzione, leggetelo bene, soprattutto per capire quali documenti potreste dover portare con voi.

LE PREMESSE

Una breve premessa di metodo: in linea teorica il codice civile non impedisce di prendere residenza presso l’indirizzo dell’ormeggio dove si trova la propria imbarcazione. Ma attenzione, non è un’ipotesi così remota quella di vedersi assegnato lo status di “senza fissa dimora” da parte di uno zelante funzionario comunale.

Uno dei requisiti necessari dell’elezione di residenza è, infatti, la possibilità di garantire alla Pubblica amministrazione la reperibilità per tutti gli adempimenti richiesti dalla “natura” di cittadino dello Stato (ad esempio, l’indirizzo da indicare in anagrafe ove ricevere la tessera elettorale). Tali adempimenti non possono essere garantiti da una residenza per così dire “mobile” quale è l’imbarcazione. Per tale ragione, oltre a indicare la residenza presso il molo o la banchina, per chi opera tale scelta potrebbe risultare conveniente eleggere un ulteriore domicilio alternativo.

Occorre, inoltre, evidenziare che l’indicazione della residenza presso l’ormeggio non può e non deve essere utilizzata allo scopo di conseguire fantomatici vantaggi fiscali.

COME RAGGIUNGERE LA PROPRIA BARCA

Detto questo, è possibile equiparare un’imbarcazione a una seconda casa e così fruire dell’apertura in tal senso dell’ultimo DPCM? La costruzione giuridica di tale concetto non appare così peregrina. Innanzitutto, viene meno la suddetta necessità di rendersi reperibili, non essendo necessario modificare la propria residenza, al più, potrebbe convenire dotarsi di una cautelativa e temporanea elezione di domicilio (l’imbarcazione appunto) alternativo alla propria abitazione principale, magari accompagnata da un contratto di leasing o dal mero contratto di ormeggio. Un po’ come quando si elegge domicilio presso una seconda abitazione in caso di temporanea ma prolungata trasferta di lavoro in una città diversa da quella di residenza.

E d’altronde, argomentando secondo precedenti, la Corte di Cassazione, ossia la giurisprudenza nazionale di ultima istanza, ha equiparato il furto di beni custoditi in imbarcazione a un furto commesso in un’abitazione (da ultimo Cassazione Penale, sezione IV, 20 maggio 2020, n. 15524).

Per sostenere tale tesi, occorre certamente coraggio ed essere eventualmente pronti a difendere le proprie argomentazioni (ancora, per esempio, perché posso raggiungere la casa in montagna ma non la mia barca?). Al vostro giornale il merito di aver sollevato la questione”.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete mandare una mail direttamente all’avvocato all’indirizzo comisi@studioarmella.com

 


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13 commenti su “Ecco perché posso andare alla barca come in una seconda casa”

  1. Un grazie per il chiarimento dello studio legale che però si pronuncia si e no. Non sarebbe il caso attraverso un canale istituzionale diretto di ottenere un chiarimento puntuale e governativo così da cancellare dubbi e maldicenze ed eventuali sanzioni che le solerti forze dell’ordine ci consegnerebbero? Benché sicuramente,giuridicamente impugnabili credo che nessuno voglia ritrovarsi negli ingranaggi processuali italiani per andare in barca.

  2. Tutto troppo teorico.
    Cominciate a distinguere fra residenza e domicilio.
    Poi date seguito alla vostra premessa circa i documenti da esibire ai controlli. Infine vi comunico che la Prefettura di Forlì raggiunta telefonicamente ha chiaramente detto che la interpretazione della situazione resta a discrezione della pattuglia che effettua il controllo. Mica possiamo appellarci allo studio legale se ci troviamo in contenzioso per strada.

  3. Mah…il testo dell’avvocato ed il titolo dell’articolo non mi sembrano molto allineati ed il titolo risulta quanto meno fuorviante.
    Personalmente avevo chiamato il numero verde 1500 dove mi hanno confermato che NON e’ possibile considerare la barca come seconda casa.

  4. Ho contattato telefonicamente polizia e capitaneria di porto di Fiumicino : ambedue ritengono “a titolo personale” che la risposta sia positiva, ma non hanno direttive nazionali né regionali. Questa è l’Italia.

  5. Salve, come viene sottolineato la questione vale solo ed esclusivamente se l’imbarcazione o l’ormeggio risultano come domicilio o residenza, ed inoltre permane il divieto di uscire in mare essendo equivalente ad una scampagnata con altro mezzo.

  6. L’articolo esordisce così: “Si, è vero. La barca può essere equiparata ad una seconda casa, con tanto di riferimenti giuridici”, ma poi non c’è nessun riferimento giuridico se non quello di prendere la residenza in barca presso il marina (non mi sembra il caso di chi vorrebbe andare a passare uno o due giorni in barca, magari per fare qualche lavoretto di manutenzione). Se i riferimenti giuridici sono quelli di aver una volta equiparato un furto in barca ad uno nell’abitazione, mi sembra campato molto in aria come precedente applicato all’eventuale caso specifico. Io non ho problemi e per lavoro mi posso muovere dentro la regione, ma sarebbe il caso di fare una interrogazione precisa al governo (come accadde per la regione Lazio per prima a maggio scorso) per avere più certezze.

  7. Carissimi, il punto sta che nel nuovo DPCM 14/1/2021 non c’è scritto che ci si può spostare verso la seconda casa (se si è almeno cointestatario) come era “chiaramente” indicato nel precedente DPCM e di qu’ la domanda seconda casa = barca?
    Ora c’è scritto che “E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”. (l’abitazione con la residenza o il domicilio non ci azzecca nulla, ovvero è indipendente da queste “Treccani: Abitazione: Luogo che l’uomo costruisce, oppure sceglie o adatta fra quelli che a lui si offrono nell’ambiente naturale, come ricovero, stabile o temporaneo, per sé e per il suo gruppo familiare; quindi, in genere, casa o parte di essa, appartamento”.
    Quindi se hai una abitazione di proprietà, indipendentemente da domicilio o residenza, ti ci puoi spostare; questa è l’unica cosa chiara.
    Il nuovo tema interpretativo (solo una FAQ del Governo sul tema ci aiuterà, ma ne dubito) è se abitazione = barca da diporto.

  8. D’accordo sicuramente con la Treccani ma purtroppo non è così,nelle senso che c’è ampio spazio di manovra per interpretazioni e applicazioni ma nulla di chiaro quindi qualora ci si spostasse in barca,sarebbe tutto nel buonsenso di chi ci controlla,e eventuali giudici nei corretti ricorsi.

    1. Ciao Daniele, ampio spazio di manovra sulla possibile equazione abitazione=barca non lo vedo molto, salvo che non ci sia una specifica interpretazione autentica del legislatore tramite FAQ. Ovviamente stiamo parlando di spostamenti verso la propria barca a seconda dei colori della regione… con il proprio nucleo familiare.
      Circa lo spostamento per “manutenzione” quella può e deve essere una “situazione di necessità” ove l’attività sia riconducibile ad un intervento non rinviabile o di pronto intervento (verifica ormeggio, comprovato stato di allerta meteo, ecc. ecc.). Tale spostamento è già ammesso, ovviamente da solo e con il tragitto più breve. Ovvio che ci può essere l’agente di turno che ti contesta lo stato di necessità… ma questo lo sappiamo già.
      Quanto agli “spostamenti in barca”, in zona arancione è consentito veleggiare per diletto all’interno delle acque di pertinenza del Comune ove barca e proprietario “risiedano” nello stesso comune nell’esempio della zona arancione (confermato anche oggi ad esempio dalla CP di Ancona, per la zona di sua competenza).
      Per gli spostamenti in barca relativi a trasferimenti di imbarcazioni (ad esempio per acquisto), nessuno problema se fatti da professionista (motivi di lavoro), se fatti da proprietario, a mio avviso, rientrano nello stato di necessità, ovvero prendere possesso di un bene (in tal caso l’atto di acquisto e la richiesta del precedente proprietario di liberare l’ormeggio potrebbero aiutare).
      E’ il mio contributo alla discussione, tutto qua.

  9. a prescindere dall’interpretazione della legge, che comunque lascia troppo spazio alle variabili,quindi molti rischi per pochi vantaggi, non potendo comunque veleggiare. a mio parere restano comunque esclusi i natanti, altrimenti anche i gommoni o gli optmist sarebbero compresi,ed inoltre che mi dite di camper e roulotte?
    mi sembra tutto un po’ tirato per le orecchie

  10. Oggi sono uscite le FAQ che a mio modestissimo avviso mettono una pietra quasi tombale sulle nostre velleità (assolutamente lecite) di spostamento verso la nostra barca, ovvero come indicato nel DPCM lo spostamento verso un’ABITAZIONE (come ad esempio una seconda casa diversa da residenza o domicilio).
    Nella FAQ “È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?” si legge l’interpretazione autentica del Governo o di chi per esso, che esplicita l’equazione abitazione=seconda casa=immobile.
    Cito testualmente: “Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.” Più avanti si parla di “…casa di destinazione…”

    A mio avviso resta comunque possibile e lecito lo spostamento verso la propria barca (da soli) per stato di necessità, ovvero per “urgenti ed indifferibili verifiche della sicurezza dell’imbarcazione all’ormeggio”; tanto meglio se annesso a bollettino di allerta meteo della Regione dove si trova la barca.

  11. Sulle nuove FAQ del governo è scritto che in zona rossa si può recare fuori comune per praticare attività sportiva che richieda attrezzature non presenti nel proprio,estesa la stessa cosa a tutta la regione in zona arancione. Secondo voi vale anche per la vela? Quindi se abito ad esempio in Emilia Romagna posso spostarmi da Piacenza a Ravenna per praticare lo sport della vela? Se fosse così risolverebbe tanti problemi.

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