E’ stato l’anno del noleggio occasionale. Facciamo chiarezza una volta per tutte

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noleggioDopo i classici ritardi all’italiana, finalmente quest’anno possiamo dire che il noleggio occasionale è davvero diventato operativo. In tanti ci avete scritto raccontandoci di averne usufruito per poter mantenere, magari, la vostra barca. In altrettanti ci avete sottoposto quesiti riguardo le norme, che non sempre sono chiare. Facciamo quindi riprendendo il vademcum realizzato dial nostro consulente, l’Avvocato marittimista esperto in Yachting Law Antonello Meloni (per maggiori info, www.fld-law.com).

Chi può esercitare il noleggio occasionale?
Il “titolare persona fisica”, le “società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione” ovvero “l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria”. La dicitura “titolare persona fisica” ha creato notevoli problemi interpretativi, in quanto equivoca dal punto di vista giuridico; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una precisa nota ha chiarito che il titolare persona fisica si identifica con il proprietario-armatore dell’imbarcazione o della nave da diporto. Il contratto di noleggio occasionale instaura, infatti, un rapporto diretto tra il proprietario-armatore e il cliente trasportato, mentre l’utilizzo successivo da parte di un soggetto terzo sembrerebbe piuttosto assumere la connotazione di un sub-noleggio, fattispecie non contemplate dalla norma in esame e che implicherebbe, comunque, l’esercizio di un’attività di carattere commerciale. L’art. 23 della legge n. 98/2013 ha, infine, introdotto la possibilità di esercizio anche per le società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, estendendo così il ventaglio dei legittimati all’esercizio anche a tali di società.

Sono necessari particolari titoli per la conduzione delle unità adibite a noleggio occasionale?

È doveroso premettere che le uniche unità da diporto a bordo delle quali si possa esercitare il noleggio occasionale sono le imbarcazioni e le navi; i natanti sono esclusi. Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possano essere assunti con il requisito del possesso della patente nautica. Il titolo professionale è necessario se il noleggio occasionale si esercita su navi da diporto. Tali titoli sono richiesti sia quando la conduzione spetta all’armatore, sia quando questi usufruisce delle prestazioni lavorative di altro personale, che sono ricomprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Quali sono gli adempimenti per poter esercitare?
L’esercizio del noleggio è subordinato alla comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di Porto territorialmente competente, nonché all’Inps ed all’Inail, nel caso di impiego di ulteriore personale, e precisamente: il modello da inviare al Fisco, oltre a fornire una scelta più ampia tra i formati elettronici (pdf, gif, tff o jpg), dovrà essere allegato a un messaggio di posta elettronica da inoltrare alla casella della direzione centrale accertamento dell’agenzia delle Entrate: dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it; per le comunicazioni alle Capitanerie di Porto il decreto prevede che i soggetti obbligati devono compilare e sottoscrivere il modello in formato pdf che è disponibile sul sito delle Capitanerie e inviarlo per posta elettronica alla Capitaneria competente; nel caso in cui il noleggio occasionale dia luogo a una prestazione di lavoro accessorio, la comunicazione dovrà essere inviata anche all’Inps e all’Inail secondo le regole già in uso per le comunicazioni preventive per l’inizio di attività di lavoro occasionale accessorio. Le comunicazioni dovranno essere effettuate preventivamente all’inizio di ogni attività di noleggio occasionale. Una copia della comunicazione, accompagnata dalle ricevute delle avvenute trasmissioni all’Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria (e se del caso di Inps e Inail), nonché da una copia del contratto di noleggio occasionale, dovranno essere tenute a bordo dell’unità da diporto.

Limiti di esercizio e questioni fiscali?
La prima stesura normativa prevedeva che i proventi derivanti dall’attività di noleggio erano assoggettati, a richiesta del percipiente, “se di importo non superiore a 30.000 euro annui”, a un’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento. Il limite degli euro 30.000,00 è stato abrogato dall’art. 23 L. 98/2013, che ha previsto il limite di 42 giorni complessivi annuali. Cosa accade se si supera il limite dei 42 giorni? In quel caso si perde la possibilità di usufruire dell’imposta sostitutiva del 20%.
Tale interpretazione ha trovato conforto anche nella posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, che ha considerato il limite dei 42 giorni annui non come elemento costitutivo della fattispecie, ma quel limite superato il quale il soggetto perde l’agevolazione tributaria citata (c.d. “cedolare secca” al 20%). Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva, si è istituito il seguente codice tributo: “1847” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale – Art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005”.

 

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8 commenti su “E’ stato l’anno del noleggio occasionale. Facciamo chiarezza una volta per tutte”

  1. Silvio Bertalotti

    Per le imbarcazioni con bandiera estera quali norme valgono? Avendo una barca a vela con bandiera francese come mi dovrei comportare?
    Grazie per l’attenzione.
    Silvio Bertalotti

  2. Reputo sia errato utilizzare il termine armatore che identifica chi commercialmente fa capo ad una dichiarazione di armatore, non rientrando quindi nella possibilità di fruire del noleggio occasionale.
    Inoltre dovrebbe essere specificato che solo le unità battenti bandiera italiana possono esercitare il noleggio occasionale, vedi nota del MIT
    M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE.U.0141861.11-12-2015
    M_INF.CPRM.REGISTRO UFFICIALE.I.0033641.11-12-2015

  3. Il noleggio occasionale può essere fatto con le stesse modalità da un cittadino italiano residente in Italia che sia armatore di una imbarcazione registrata in un altro paese della UE ( es. Bandiera Belga..)

  4. MA L’IMBARCAZIONE DEVE ESSERE IMMATRICOLATA IN ITALIA O SI PUO’ ESERCITARE IL NOLEGGIO OCCASIONALE ANCHE SU IMBARCAZIONI BATTENTI BANDIERE NON ITALIAN (BELGA, OLANDESE, ETC)?

  5. Aris. Vorrei sapere se oggi (19 Feb 2019) la la NOTA 25207 del 04.12.2015 della Direzione Generale dell’ Attività Portuale HA VALORE DI LEGGE oppure è solo una raccomandazione.

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