Assicurazione per la tua barca: mini-guida per non prendere “bidoni”

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IncendioNon giriamoci intorno: capire quale sia l’assicurazione migliore per la barca è un grande scoglio da dover superare. Sono tantissime le formule proposte agli armatori e riuscire a districarsi tra le polizze rischia di diventare un vero lavoro. In realtà possiamo iniziare a dividere le assicurazioni nautiche in due grandi famiglie: prima di tutto la Responsabilità Civile verso terzi (RC), obbligatoria per tutti (esattamente come avviene con la vostra automobile); poi si passa a parlare delle cosiddette polizze Corpi Yacht, in grado di offrire coperture e clausole aggiuntive a vari livelli.

ADDIO TACITO RINNOVO 
Vi ricordiamo che le compagnie assicurative non richiedono più la disdetta della polizza, poiché la clausola di tacito rinnovo (ossia il rinnovo automatico alla scadenza) è stata abolita: per disdire il contratto di assicurazione, è sufficiente far scadere la polizza attiva. L’art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private prevede infatti l’abolizione delle clausole di tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli a motore e natanti, e degli eventuali contratti stipulati in abbinamento. Per rinnovare la polizza con la compagnia con cui sei attualmente assicurato, devi fornire il tuo consenso esplicito: se questo non avviene, puoi scegliere di assicurarti con un’altra compagnia senza fornire nessun preavviso né inviare la disdetta. Per cambiare compagnia, è necessario presentare alla nuova l’attestato di rischio, un documento che contiene la storia assicurativa del contraente relativa agli ultimi cinque anni. La compagnia è tenuta per legge ad inviare al cliente l’attestato di rischio, insieme alla comunicazione della scadenza del contratto con almeno 30 giorni di anticipo: se questo non avviene, contattate la vostra assicurazione e chiedete di ricevere l’attestato. Il pagamento della nuova polizza va effettuato entro la data di scadenza di quella in corso. In questo modo non si rischierà di restare “scoperti”, e il nuovo contratto si attiverà automaticamente alla scadenza dell’assicurazione attuale. Prestate attenzione alla data di decorrenza del contratto, per non rischiare di incorrere in conseguenze anche gravi derivanti dalla circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria per legge.

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RC O CORPI YACHT?
La Responsabilità Civile verso terzi è la polizza obbligatoria per legge. Il suo premio varia a seconda dei cavalli fiscali del motore o dei kW e del massimale del contratto. Con questo tipo di polizza assicurativa siete tranquilli nei confronti di terzi, ma se volete navigare davvero sereni, vi conviene stipulare una polizza Corpi Yacht (che, nel caso di acquisto di una barca in leasing, è obbligatoria). Il vantaggio di questo tipo di assicurazione è che potete “modularla” secondo le vostre esigenze. Partiamo dalla versione che include le clausole base, tra cui la perdita totale dello yacht, la copertura delle spese di salvataggio e di perdita totale. A questo proposito, bisogna fare attenzione. La perdita totale può essere di due tipologie: effettiva, in caso di affondamento, furto totale, sparizione dell’imbarcazione; costruttiva, qualora i costi di riparazione siano superiori al valore commerciale della barca assicurata (da qui l’importanza del patto di stima accettata). Alla polizza base si aggiungono poi i danni parziali da incendio e furto, fino ad arivare alla copertura massima contro qualunque evento si possa verificare. Verificate sempre che nella polizza rientrino le spese di recupero del relitto e di salvataggio e calcolate bene la franchigia, ovvero la cifra che rimane a vostro carico anche in sede di risarcimento del danno. Una franchigia bassa generalmente fa aumentare il costo del premio e viceversa.

LE CLAUSOLE “IMPERDIBILI”
Abbiamo parlato dell’importanza di fare attenzione alle clausole di ogni assicurazione. Vediamone alcune delle principali. Prima di tutto quella relativa ai limiti di navigazione: se impostiamo il Mediterraneo come area di navigazione, dobbiamo sapere che al di là di Gibilterra non saremo coperti. Se vogliamo inserire anche altri mari e acque dolci, il premio salirà. Se usiamo la barca pochi mesi all’anno, possiamo richiedere una limitazione temporale nella polizia riducendo rischi e premio. Altra clausola da tenere a mente: la copertura assicurativa nelle fasi di alaggio e di varo. Spesso i cantieri hanno una propria polizza, ma se aggiungiamo la nostra saremo in una botte di ferro. Poi c’è l’importantissima rinuncia all’azione di rivalsa (nel solo caso di incendio): se la barca prende fuoco in un marina o in cantiere, l’assicurazione rimborserà il danno rinunciando a “rifarsi” sulla suddetta marina o cantiere. Un’altra opzione, di rilievo fondamentale spesso compresa nelle varie Corpi, è la cosiddetta stima accettata: secondo questa clausola, la valutazione della barca indicata in polizza equivale a stima accettata dagli assicuratori, e pertanto corrisponde alla cifra che sarà risarcita in caso di perdita totale. La stima avviene secondo prezzi di listino per imbarcazioni nuove o usate di pochissimi anni, mentre in caso di barche più anziane deve essere solitamente compiuta da un perito, a carico dell’assicurato. Di anno in anno, poi, la stima va cambiata seguendo i valori di mercato: se ci dimentichiamo di aggiornarla (o se ne dimentica il broker), continueremo a pagare lo stesso importo per il premio anche se, di fatto, l’imbarcazione si è svalutata. Se vi piace prender parte a competizioni e regate, la copertura in fase di gara è imperativa: abbastanza costosa, ma utile a evitare decine di controversie.

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2 commenti su “Assicurazione per la tua barca: mini-guida per non prendere “bidoni””

  1. RobertoDelpopolo

    Qualcuno si è mai informato per vedere dove vanno a finire i soldi richiesti per più cavalli fiscali? Si potrebbe presumere andrebbero per ripulire il mare o l’aria tramite depuratori. Ma dove vanno impiegati esattamente e quale è il diritto vero di richiedere più soldi per i cavalli fiscali? Io vedrei una necessità assicurativa solo il controllo delle miglie nautiche mentre parlando di veicoli stradali, il controllo dei chilometri percorsi.

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