Finalmente! Con la Risoluzione n. 43 del 23 aprile l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1847 (da usare con il modello F24 per pagare l’imposta sostitutiva a quella dei redditi) per chi svolge attività di noleggio occasionale della propria imbarcazione. Era il “tassello” mancante alla normativa sul noleggio, un iter iniziato con il decreto legislativo 171 del 18 luglio 2005 (convertito con modifiche dalla legge 98 del 9 agosto 2013).
COME FUNZIONA
Chi nel 2013 ha affittato occasionalmente la propria imbarcazione (ovvero per non più di 42 giorni l’anno), dovrà versare un’imposta sostitutiva del 20%. Precedentemente era fissato un tetto massimo di 30.000 euro di ricavi derivanti da questa attività. Va ricordato che il noleggio occasionale non da luogo per legge a un’attività commerciale e, pertanto, non beneficia delle detrazioni previste in quest’ultimo caso.
I VANTAGGI
La norma regolamenta il noleggio occasionale e favorisce sia il proprietario dell’imbarcazione che, in questo modo, può rifarsi di alcune spese, sia le aziende di chartering che, grazie a questa novità legislativa, potranno reperire affittandole dai privati parte delle unità da utilizzare per il proprio servizio senza necessariamente doverne acquistare di nuove.
3 commenti su “Normativa sul noleggio occasionale, arriva il “si” dell’Agenzia delle Entrate”
Noleggio o locazione o entrambi?
Mi stupisce che degli addetti ai lavori come voi riescano a dare notizie sbagliate senza avere la più pallida idea di come funzioni questo mercato
dovrebbe esssere gratuito, libero, altro che 20%,