Un anno è passato ed è tempo di pagare ancora la tassa di possesso sulla barca. Cominciamo col ricordare che la tassa va versata, come sempre, entro il 31 maggio per non incorrere in sanzioni.
Ma molto è cambiato rispetto allo scorso anno. Intanto, con il decreto legge 69/2013, la tassa è dovuta solo per barche da 14,01 metri in su. Sono dunque ora esentate quelle barche da 10 a 14 metri, che invece fino allo scorso anno dovevano pagare. Anzi, tra poco vi spieghiamo come potete ottenere il rimborso relativo al 2013.
L’altra novità sta nel dimezzamento della tassa per le barche da 14,01 a 20 metri (vedi tabella con i valori aggiornati). Si versa tramite modulo F24 con il codice 3370 “Tassa sulle unità da diporto – art. 16, comma 2, d.l. 201/2011”. Sono previste deduzioni sulla tassa in base alla vetustà della barca (vedi tabella).
COME OTTENERE IL RIMBORSO
Se lo scorso anno avete versato una tassa superiore all’importo dovuto, con i cambiamenti del decreto 69/2013, potete chiedere il rimborso in via telematica, inviando anche copia della licenza di navigazione. Se siete abilitati a Entratel o Fisconline potete farlo da soli, altrimenti dovete rivolgervi a soggetti incaricati (come i commercialisti). Trovate il modulo sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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5 commenti su “Tempo di rinnovo: scoprite cosa cambia nella tassa barca di quest’anno”
Ma qualche persona ha ricevuto il rimborso della tassa ?
ciao, veramente ho chiesto il rimborso (allegando IBAN ecc.) il 12 febbraio 2014……ad oggi NULLA, la fretta c’è solo quando si prende!!!
Vorrei chiedere se una barca di proprietà di una srl che come scopo ha il noleggio o la locazione, è soggetta al pagamento della tassa. Faccio questa domanda poichè l’anno scorso la GdF ha fermato l’imbarcazioene e volevano contestatare il mancato pagamento della tassa agli afittuari, dicendo loro che avrebbero dovuto versarla per i giorni di noleggio, (2 giorni) con relativo F24. Grazie mille
Ciao Mario, in effetti pare sia corretta la richiesta della GdF. Il testo della legge recita così:
Per espressa previsione normativa, sono tenuti al pagamento della tassa i
soggetti che utilizzano l’imbarcazione sulla base di un contratto di locazione o di
locazione finanziaria, anche se di breve durata.
Il richiamato comma 7, primo periodo, dell’articolo 16 non contempla,
espressamente, tra i soggetti tenuti al pagamento della tassa i noleggiatori
dell’unità da diporto.
Si ricorda che ai fini della qualificazione del contratto di noleggio,
l’articolo 384 del codice della navigazione prevede che “il noleggio è il contratto
per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere
con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di
tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal
contratto o dagli usi”.
Al riguardo si osserva che in base ad una interpretazione letterale della
norma le imbarcazioni utilizzate mediante contratto di noleggio resterebbero
escluse da tassazione in quanto non risulterebbero tenuti al relativo pagamento né
il noleggiatore né le aziende di noleggio. Al fine di evitare una ingiustificata
disparità di trattamento tra il settore del noleggio e quello della locazione, deve
quindi ritenersi che anche il noleggiatore, al pari del locatore, sia tenuto al
pagamento della tassa atteso che diversamente si verificherebbero inevitabili
effetti distorsivi del mercato.
Trovi il testo completo al seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/832e25004b6e63ecbbdcbf5a7c08e589/Circolare+tassa+unità+da+diporto2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=832e25004b6e63ecbbdcbf5a7c08e589
….e il noleggio occasionale non è un elemento distorsivo del mercato? !!!!