maggio

TASSA BARCA Lo sconto vecchiaia c'è. Ultimissime!

[pubb.: 2011-12-14 10:34:51]
TASSA BARCA Lo sconto vecchiaia c'è. Ultimissime!

SI, lo "sconto vecchiaia" ci sarà nella nuova tassa barca del decreto Monti. E sarà del 15% dopo 5 anni, del 30% dopo 10 anni e del 45% dopo 15 anni di età dell'imbarcazione. La nostra richiesta principale, per rendere più equa la tassazione, è stata ascoltata. Allo stato attuale, prima del via libera definitivo delle camere, ecco cosa si paga.

Quanto costa tenere una barca a motore in acqua in Italia dal 1 maggio 2012 per sei mesi (180 giorni)

Note: In questa tabella vi diciamo quanto vi costerebbe tenere la barca in acqua per sei mesi (180 giorni). Vi ricordiamo che le barche sotto i 10 metri di lunghezza fuoritutto non pagano la tassa. Valori espressi in Euro.

Quanto costa tenere una barca a motore in acqua in Italia dal 1 maggio 2012 per un anno (365 giorni)

Note: Valori espressi in Euro per una barca a motore che sta 365 giorni in acqua. Calcolate voi stessi quanto vi costerebbe, nel caso la barca passi parte del tempo a terra, moltiplicando la tassa giornaliera per il numero di giorni in cui starà effettivamente in acqua). Vi ricordiamo che le barche sotto i 10 metri di lunghezza fuoritutto non pagano la tassa.


In più guarda anche: CONFRONTO CON LA FRANCIA - LA CANTONATA DEL FISCO E DI MONTI - BARCHE E SECONDE CASE, ANALOGIE - LA VERA STORIA DI QUESTA TASSA - MA QUESTA TASSA È LEGITTIMA O NO?

COSA C'È DA FARE DI URGENTE PER RENDERE MENO INIQUA E PIÙ COMPRENSIBILE PER LA NAUTICA LA TASSA CHE ENTRERÀ IN VIGORE IL 1° MAGGIO 2012
ELIMINARE LA TASSA PER LE BARCHE STRANIERE.
Assurdo, oltre che a rischio incostituzionale estendere la "tassa barca" italiana a tutte le barche che navigano nelle nostre acque. La fuga degli scafi battenti bandiera straniera dai nostri porti così è sicura (vi ricordiamo  che in molti casi già pagano nel loro paese d'armamento tasse sulla barca, come in Francia). Il danno all'indotto nautico turistico dato delle barche straniere che fuggono dai porti e dalle acque nazionali sarebbe enorme, ben più oneroso delle entrate stimate in "soli" 200 milioni di euro. In più ci sono forti perplessità sull'applicabilità in quanto vi è libera circolazione fra paesi comunitari secondo disposizioni CEE.

MA LA TASSA QUANDO LA PAGO? Premesso che la tassa è così com'è formulata si deve pagare per ogni giorno in cui la barca è in acqua in Italia, questa benedetta tassa si paga in anticipo sulla stima dei giorni in cui sarà in acqua o a posteriori, calcolando quanti giorni è effettivamente è rimasta in acqua la barca?

QUANDO VADO ALL'ESTERO CHE FACCIO, PAGO O NON PAGO? Secondo la nostra interpretazione, quando la barca battente bandiera italiana si trova all'estero la tassa non si paga. Ad esempio una barca che naviga in Tirreno va in Corsica per una settimana non paga per quel periodo. La stessa cosa accade per quelli che in Adriatico vanno in Croazia o Slovenia. Ma come si fa a dimostrarlo? Secondo problema, se la tassa la si paga in anticipo che si fa, I giorni di permanenza all'estero si scalano sul pagamento successivo?

GLI ITALIANI CHE LA MEGABARCA CE L'HANNO MA LA TASSA NON LA PAGANO Il Corriere della Sera mette in dubbio l'efficacia della tassa barche per scoprire gli evasori fiscali. E fa un chiaro esempio. Silvio Berlusconi è proprietario di uno splendido yacht di 48 metri acquistato nel 2000 dal magnate dei media Murdoch per 28 miliardi e mezzo di lire. Ma a Berlusconi della tassa sul lusso delle barche non gli importa nulla. La barca è intestata alla Morning Glory Yachting Limited con sede alle Bermuda. In più la barca dell'ex presidente del consiglio non naviga in Italia e quindi non sarebbe soggetta al pagamento della tassa anche se battesse bandiera italiana.

I PUNTI PRINCIPALI DELLA "TASSA BARCHE" DEL DECRETO "SALVA ITALIA" DI MONTI

1- CHI LA PAGA: tutte le barche sopra i 10 metri di lunghezza che navigano, sono ormeggiate o ancorate in acque o porti italiani.

2- QUANDO SI PAGA: ogni giorno in cui la barca è in acque italiane e non rimessata a terra.

3- DA QUANDO SI PAGA: la tassa si paga dal 1 maggio 2012.

4- LE BARCHE A VELA: pagano il 50% in meno rispetto a quelle a motore.

5- CHI HA LO SCONTO: le barche che hanno un'età (fa fede la data d'immatricolazione) da 5 a 9 anni sconto del 15%, da 10 a 14 anni sconto del 30%, 15 anni e oltre sconto del 45%.

6- COME SI CALCOLA LA LUNGHEZZA DELLA BARCA: viene presa in considerazione la lunghezza fuori tutto (quella indicata sul libretto della barca, norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666).

7- RIMESSAGGIO: nei giorni di effettiva permanenza in rimessaggio o se la barca si trova in area di rimessaggio non paga la tassa.

8- BARCHE IN LEASING: gli utilizzatori di barche in leasing devono pagare lo stesso la tassa.

9- LA RICEVUTA DI PAGAMENTO: va esibita all'agenzia delle dogane o al distributore del carburante.

10- SE NON LA PAGHI: o ritardi il pagamento, sanzione dal 200 al 300% dell'importo non versato oltre all'importo della tassa.

11- COME LA PAGHI: siamo in attesa di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilisca le modalità e i termini di pagamento.

12- BARCHE USATE IN VENDITA: non devono pagare la tassa, basta che ci sia un mandato di vendita.

COSA DICE LA BOZZA DEL DECRETO LEGGE: I PUNTI PRINCIPALI DELL'ARTICOLO 16 (DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI AUTO DI LUSSO, IMBARCAZIONI ED AEREI RELATIVO ALLE BARCHE)
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

3.
La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

4.
La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

5 - bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento delle stesse. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell' imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

15 - ter. L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma.


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demenziale

data: 2012-01-05  17:21:26

Ma non era meglio e più pratico ripristinare la vecchia tassa di stazionamento, magari rivista e corretta, senza tanti calcoli empirici..?? E poi, non capisco perche le barche sotto i 10 metri non debbano pagare, ad iniziare dalle moto d'acqua a quei gommoni con 3-400 cavalli di motorizzazione ??

commento di: marco da bologna  (info@galleriaspazia.com)

demenziale

data: 2012-01-05  17:01:14

Ma non era meglio e più pratico ripristinare la vecchia tassa di stazionamento, magari rivista e corretta, senza tanti calcoli empirici..?? E poi, non capisco perche le barche sotto i 10 metri non debbano pagare, ad iniziare dalle moto d'acqua a quei gommoni con 3-400 cavalli di motorizzazione ??

commento di: marco da bologna  (info@galleriaspazia.com)

Noi abbiamo sempre pagato le tasse

data: 2011-12-20  18:26:50

Siamo due dipendenti e da sempre dunque tartassati dal fisco, con un leasing abbiamo preso una barca di dieci metri, ora pagheremo ancora ed ancora con questa tassa mal ideata ci confermano che i ladri e gli evasori in Italia vengono premiati con tutta la nostra stima!!

commento di: Rita  ( rmarianoto@gmail.com)

equità

data: 2011-12-20  11:07:15

Chi possiede una barca di metri 17,60 del costo nuova di 1,5 milioni di euro è ingiusto che paghi quanto una di metri 24 del costo nuova di 6 o 7 milioni di euro!!! Bisogna che il pagamento avvenga in centimetri, così come era per la vecchia tassa di stazionamento che si pagava prima della sua eliminazione da parte del Primo Governo Berlusconi.

commento di: Nunzio  (calinu@inwind.it)

perchè pagare una tassa poco o tanto che sia

data: 2011-12-16  18:30:15

premetto che ho una barca di 10,60mt presa in leasing quindi godendo di iva agevolata . ora mi domando perchè pagare una tassa e poi avereagevolazioni inva? ma non solo s'è la barca e davvero un bene di lusso perchè più è grande la barca è meno iva si paga ? e ancora , il nuovo medello della mia barca sessa c35 e di qualche cm più lunga costa di più maà essendo omologata sotto i 10,00mt non pagherà tasse . è giusto ?

commento di: wiliam  (wiliam.mauro@libero.it)

Nessuna tassa per imbarcazioni straniere

data: 2011-12-15  09:02:39

Almeno per quelle dei paesi CE, in quanto vi è libera circolazione fra paesi comunitari secondo disposizioni CEE.

commento di: ronald hall  (ronhall@tiscali.it)

Nessuna tassa per imbarcazioni straniere

data: 2011-12-15  08:46:35

Almeno per quelle dei paesi CE, in quanto vi è libera circolazione fra paesi comunitari secondo disposizioni CEE.

commento di: ronald hall  (ronhall@tiscali.it)

a me non sembra pazzesca

data: 2011-12-15  08:45:00

lo so che mi attiro ondate di critiche, ma questa tassa non è poi così pazzesca, con l'introduzione dello sconto vetustà è accettabile. E lo dice uno che ha uno stipendio fisso.

commento di: gino

x gianni, grazie avevi ragione

data: 2011-12-15  08:43:44

Grazie Gianni, nella fretta avevamo sbagliato il titolino della tabella, ma i valori erano corretti. Correzione effettuata.

commento di: la redazione

errore nella prima tabella sopra esposta ..???

data: 2011-12-14  22:20:50

nella prima tabella citate il prospetto per una barca a vela in acqua solo 4 mesi .. penso che sia riferita sempre a motore come la seconda ma solo per 4 mesi .. infatti la citazione a vela non sembra pertinente ..

commento di: Gianni  (gianni@diavolone.it)
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