Stretta sugli yacht? Non è proprio così. Negli ultimi giorni sono circolate delle notizie, secondo cui non si può più vendere o trasferire la propria barca all'estero se prima non si ha il nulla osta dell'Agenzia dell'Entrate, che attesti la regolarità fiscale della barca e dei suoi titolari. Da una nostra inchiesta risulta che non c'è nessuna disposizione in merito. Esiste un provvedimento simile, emanato il 5 luglio 2010 dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che però riguarda solo le operazioni effettuate con operatori economici residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, cioè quei cosiddetti paradisi fiscali compresi nella Black List formulata con il decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999.
L'occasione, comunque, è utile per fare un riassunto sui riferimenti normativi che regolano il cambio di bandiera della barca. Sono fondamentalmente tre. Il primo è l'articolo 16 del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica, che stabilisce passo per passo cosa deve fare l'ufficio di iscrizione e quali documenti deve invece produrre il titolare della barca. In questo caso un nulla osta è necessario ed è quello rilasciato dagli enti previdenziali, in cui si attesta l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi dell'equipaggio (vedi legge n. 413 del 26 luglio 1984). Il terzo riferimento normativo, che è il Decreto Legge 40/2010 in materia di contrasto alle frodi fiscali nazionali e internazionali, è quello da cui discende il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2010, che abbiamo già citato e che è quello da cui, molto probabilmente, è partita la confusione di notizie che sono state pubblicate di recente.